Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 28

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2017 – 2019 – III PROVVEDIMENTO

Bollettino Ufficiale n. 16 del 15 novembre 2017

Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019))
1. L’articolo 2 della l.r. 35/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 2
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l’esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell’indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi)
1. Ai sensi dell’
articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15
(Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’anno 2017 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:
a) degli investimenti dell’esercizio 2017 nell’importo di euro 25.390.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte I;
b) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2016 nell’importo di euro 59.009.146,18 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;
c) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell’
articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42
(Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015/2017) e successive modificazioni e integrazioni nell’importo di euro 43.158.422,87 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte III;
d) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell’
articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 42/2014
e successive modificazioni e integrazioni nell’importo di euro 21.614.128,63 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte IV;
e) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell’
articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2014
e successive modificazioni e integrazioni e dell’
articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni nell’importo di euro 34.813.889,38 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte V.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.
”.