Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 giugno 2017, n. 16

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 31 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE)

Bollettino Ufficiale n. 10 del 12 luglio 2017

Art. 5.
(Norme transitorie)
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana l’atto di cui all’articolo 11 bis, comma 5, della l.r. 24/2009 , come inserito dalla presente legge.
2. I comuni e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, entro centoventi giorni dall’emanazione dell’atto di cui al comma 1, provvedono ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 7, della l.r. 24/2009 , come inserito dalla presente legge. (1)

Comma così modificato dall'art. 14 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

3. I percorsi di mountain bike che non siano di proprietà pubblica o di uso pubblico già esistenti alla data di approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri e dei principi per l’individuazione dei percorsi, di cui all’articolo 11 bis, comma 5, della l.r. 24/2009 , come inserito dalla presente legge, devono essere autorizzati secondo le procedure previste dall’articolo 11 bis, comma 8, della l.r. 24/2009 .

Note del Redattore: