Legge regionale 6 giugno 2017, n. 13
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)) E ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 38 (ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO)
Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017
Art. 18.
(Norma transitoria)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti gestori procedono all’attivazione del sistema di cui all’articolo 13, comma 5 ter, della l.r. 10/2004 come inserito dall’articolo 11 della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8 bis della l.r. 10/2004 , come introdotte dall’articolo 6 della presente legge, si applicano ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di E.R.P. alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dal 31 dicembre 2021 (2)
Note del Redattore:
Con sentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 .