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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2018-2020

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 1
(Stati di previsione dell’entrata e della spesa)
1. Per l’esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), come integrato e corretto dal Sito esternodecreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 , sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 7.147.541.875,61 e di cassa per euro 12.633.829.242,95 e autorizzati impegni di spesa per euro 7.147.541.875,61 e pagamenti per euro 12.633.829.242,95 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del Sito esternod.lgs. 118/2011 , come integrato e corretto dal Sito esternod.lgs. 126/2014 , sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.507.224.985,09 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.507.224.985,09 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del Sito esternod.lgs. 118/2011 , come integrato e corretto dal Sito esternod.lgs. 126/2014 , sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.470.594.428,42 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.470.594.428,42 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2018. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 si autorizza l’accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.
5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2018, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
Art. 2
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l’esercizio 2018 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell’indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi)(1)

Articolo già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2018, n. 1 e così successivamente sostituito dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 14 .

1. Ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16-21, della Sito esternolegge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’anno 2018 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:
a) degli investimenti dell’esercizio 2018 nell’importo di euro 53.461.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;
b) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2016 di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni e all’ Sito esternoarticolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell’importo di euro 53.445.788,68 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;
c) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2015 di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 30.692.299,32 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II;
d) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2014 di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 11.177.132,15 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;
e) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2009 di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 23.218.386,59 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2018-2020, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2020 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.
Art. 3
(Fondi di riserva)
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01 “Fondi di Riserva” dello stato di previsione della spesa.
Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al bilancio di previsione.
2. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01 “Fondi di Riserva” dello stato di previsione della spesa.
3. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è stanziato nello stato di previsione della spesa per euro 88.626.422,96 alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01 “Fondi di Riserva”, correnti, e per euro 177.082.732,71 alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01 “Fondi di Riserva”, conto capitale.
Art. 4
(Allegati al bilancio di previsione)
1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all’Sito esternoarticolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5
(Fondo strategico regionale)
1. In applicazione dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, per l’esercizio 2018 i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati come da apposito allegato.
Art. 5 bis.
(Attuazione del Titolo II del Sito esternod.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni) (2)

Articolo inserito dall'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2018, n. 19 .

1. Per l'attuazione del Titolo II del Sito esternod.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese sulla base delle comunicazioni e delle tempistiche all’uopo inviate dal Ministero della Salute. (3)

Comma così modificato dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 .

Art. 6
(Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
1. I fondi iscritti alla Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi Istituzionali” sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Allegati omissis

Note del Redattore:

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Articolo già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2018, n. 1 e così successivamente sostituito dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 14 .