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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2018-2020

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 2
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l’esercizio 2018 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell’indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi)(1)

Articolo già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2018, n. 1 e così successivamente sostituito dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 14 .

1. Ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16-21, della Sito esternolegge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’anno 2018 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:
a) degli investimenti dell’esercizio 2018 nell’importo di euro 53.461.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;
b) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2016 di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni e all’ Sito esternoarticolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell’importo di euro 53.445.788,68 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;
c) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2015 di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 30.692.299,32 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II;
d) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2014 di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 11.177.132,15 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;
e) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2009 di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 23.218.386,59 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2018-2020, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2020 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Note del Redattore:

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Articolo già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2018, n. 1 e così successivamente sostituito dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 14 .