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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 4
(Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017 e 2018”.
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, al netto di quanto destinato dalla Regione Liguria per la copertura degli oneri relativi all’ATO di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni”.
3. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, al netto di quanto destinato dalla Regione Liguria per la copertura degli oneri relativi all’ATO di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni”.
4. Al comma 1 quater dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “del personale dipendente” sono inserite le seguenti: “alla data del 30 settembre 2017”.
5. Nella rubrica dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “2017” è sostituita dalla seguente: “2018”.
6. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2019”.
7. Al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “2017 – 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2018 – 2020” e le parole: “2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2019 e 2020”.
8. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “2017 – 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2018 – 2020” e le parole: “2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2019 e 2020”.
9. Al comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.
10. Alla fine del comma 2 dell’articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fuzioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Per gli anni 2018, 2019, 2020 la percentuale di riserva è del 73 per cento”.
11. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“ 1 bis. Al personale di cui al comma 1 compete, altresì, ogni ulteriore funzione di vigilanza sul rispetto della normativa ambientale applicabile al territorio agro-silvo-pastorale, che non sia attribuita in modo esclusivo ad altri soggetti.
1 ter. L’organizzazione del servizio e le modalità di esercizio delle relative funzioni sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento ai sensi dell’articolo 50, comma 1, dello Statuto regionale. ”.
12. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “interventi di edilizia sociale e di riqualificazione urbana” sono sostituite dalle seguenti: “interventi di riqualificazione urbana ovvero di edilizia sociale”.
13. Alla fine del comma 4 ter dell’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Per l’anno 2018 la quota riservata è pari ad euro 1.500.000,00”.
14. Alla fine dell’allegato alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 19 (Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2016) recante “Attestazione dei tempi di pagamento e relativa relazione (Sito esternoart. 41 comma 1 del d.l. 66/2014 ), è aggiunto il seguente testo:
“ Integrazione - Attestazione dei tempi di pagamento e relativa relazione (Sito esternoart. 41 comma 1 del d.l. 66/2014 )
Nel corso del 2017 si è proceduto al programmato approfondimento sulle cause che potevano aver generato un risultato dell’indicatore di tempestività dei pagamenti 2016 peggiorativo rispetto all’anno precedente.
Dalla verifica condotta dal competente Settore Bilancio e Ragioneria, è emerso che a causa di problemi tecnici il sistema di gestione delle fatture in uso risultava completamente carente di una funzionalità atta a rilevare e gestire correttamente il periodo di eventuale “sospensione” della fattura che, interrompendone i termini, con adeguata motivazione al riguardo, avrebbe dovuto procrastinare la data di scadenza della medesima incrementandola dell’intervallo di sospensione.
In attesa dell’adeguamento funzionale, per recuperare le corrette informazioni relative al 2016 è stato richiesto alle strutture regionali interessate di rivedere nel dettaglio le fatture di competenza al fine di verificare se correttamente trattate in merito all’esatto conteggio della scadenza che tenesse conto di eventuali giorni di sospensione intervenuti.
Dalle verifiche effettuate, inoltre, è emerso che nei conteggi il sistema teneva conto erroneamente di 33 documenti non pertinenti ai fini del calcolo, quali le note di credito.
Pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle strutture regionali interessate e, in base all’aggiornamento dei dati depurati dei documenti erroneamente computati (n. 33), si è proceduto ad aggiornare il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’intero bilancio regionale per l’esercizio 2016, ottenendo il seguente risultato:
-0,06 giorni
Pagamenti relativi a transazioni commerciali dopo la scadenza anno 2016
L’importo aggiornato dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza di cui al Sito esternod.lgs. 9/10/2002 n. 231 risulta essere relativo a n. 1323 pagamenti per un importo complessivo di 20.509.658,33 euro.
In relazione alla sopra esposta revisione dei dati la situazione aggiornata appare la seguente:
n. 3.795 pagamenti su fatture effettuati nell’anno 2016 per un totale di euro 142.348.416,17 con tempi così distribuiti:
• prima della scadenza n. 2438 pagamenti per un importo di euro 121.356.113,59
• lo stesso giorno della scadenza n. 34 pagamenti per un totale di euro 482.644,25
• dopo la scadenza n. 1323 pagamenti per un totale di euro 20.509.658,33.
Nello specifico i 1323 pagamenti disposti dopo la scadenza per un totale di euro 20.509.658,33 risultano così ripartiti:
• da 1 a 10 giorni di ritardo n. 347 pagamenti per un importo di euro 2.774.944,73
• da 11 a 20 giorni di ritardo n. 163 pagamenti per un totale di euro 3.718.085,98
• oltre 20 giorni di ritardo n. 813 pagamenti per un importo di euro 14.016.627,62. ”.
15. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione) è inserito il seguente:
“ 2 bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 2017, il riferimento per l’individuazione delle misure di contenimento della spesa corrente di cui al comma 2 è sostituito dalle autorizzazioni di spesa relativa alla Missione 1, Programma 1.003 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato – Titolo 1 – Spese correnti – Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” e Macro aggregato 110 “Altre spese correnti”. ”.