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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 7
(Fondo a sostegno di azioni del trasporto ferroviario delle merci)
1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario delle merci aventi origine o destinazione in uno dei porti liguri, anche in previsione del completamento del Terzo Valico Ferroviario dei Giovi e delle linee di adduzione allo stesso, è istituito un apposito fondo denominato “Fondo per il sostegno di azioni per il trasporto ferroviario delle merci” con le finalità di cui al comma 2.
2. Il Fondo concorre alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, Sito esternodella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al comma 649 della medesima legge, approvato con Sito esternodecreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 agosto 2023, n. 134 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 208 ). (2)

Comma così modificato dall'art. 32 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, in conformità al regolamento di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 649, della l. 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni e alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale esercizi 2018/2020:
esercizio 2018
- riduzione, in termini di competenza e di cassa, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 7 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile” e contestuale iscrizione, in termini di competenza e di cassa, del medesimo importo alla Missione 10 ”Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 1 “Trasporto ferroviario”;
esercizio 2019
- riduzione, in termini di competenza, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 3 “Altri fondi” e contestuale iscrizione, in termini di competenza, del medesimo importo alla Missione 10 ”Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 1 “Trasporto ferroviario”;
esercizio 2020
- riduzione, in termini di competenza, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 3 “Altri fondi” e contestuale iscrizione, in termini di competenza, del medesimo importo alla Missione 10 ”Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 1 “Trasporto ferroviario”.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.