Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 3
(Aree e fabbricati destinati ad attività produttive)
1. Nell’ambito degli utilizzi del Fondo strategico regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, sono destinabili risorse per l’acquisto, recupero e dotazione infrastrutturale da parte di FI.L.S.E. S.p.A. di aree e fabbricati da destinarsi ad attività produttive o di servizi alla produzione, anche ai fini degli Accordi di Localizzazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita). Sono sottoposti alla disciplina di cui al presente articolo anche gli immobili di proprietà FI.L.S.E. S.p.A. destinati ad attività produttive relativamente ai quali i rientri derivanti dalla cessione o messa a disposizione alle imprese sono destinati al Fondo strategico.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono destinabili all’insediamento di imprese di micro, piccola, media e grande dimensione che svolgano attività di produzione o di servizi alla produzione.
3. Gli immobili di cui al comma 1 sono venduti alle imprese o messi a disposizione delle stesse con modalità flessibili quali l’affitto, la concessione o altro titolo di diritto d’uso, anche con diritto di riscatto, che da un lato perseguano il rientro finanziario del Fondo e dall’altro favoriscano lo sviluppo temporale della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative imprenditoriali. Resta ferma la cessione delle opere di urbanizzazione agli enti pubblici di competenza, ove previste nell’ambito degli insediamenti sviluppati.
4. Gli immobili di cui al comma 1 sono venduti o messi a disposizione delle imprese a prezzi di mercato. Per la determinazione del prezzo di vendita o messa a disposizione, ovvero per la verifica di congruità, FI.L.S.E. S.p.A. può avvalersi dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate.
5. Il Fondo strategico viene implementato dai rientri di spettanza derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, ivi incluse le eventuali plusvalenze di competenza. Nel caso si verifichino minusvalenze, le stesse, per quanto di competenza del Fondo, costituiscono perdite a carico del Fondo medesimo, da accertarsi ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni.