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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 2
(Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)
1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2018 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;
f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall’Sito esternoarticolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 agosto 2013, n. 98 , nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'Sito esternoarticolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008 , n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2018, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l’espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall’acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.
9. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2018, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
11. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l’anno 2018, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
12. La disposizione di cui al comma 11 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 9, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89 .
13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al Sito esternodecreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419 ) e successive modificazioni e integrazioni.
14. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2018, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all’estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.
15. Il limite di spesa di cui al comma 14 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell’organo di vertice dell’Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall’Unione europea.
16. La disposizione di cui al comma 14 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all’attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014.
17. Le disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.
18. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l’utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza.
19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile.
20. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società in house della Regione, per l'anno 2018, non effettuano spese per sponsorizzazioni.
21. Per gli effetti di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, l’Amministrazione regionale è esentata dal pagamento dei canoni demaniali di concessione di beni immobili divenuti di sua proprietà in forza dell’anzidetta l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni.