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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 1.
(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 3ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i comuni trasmettono alla struttura regionale competente un rapporto contenente gli esiti dei procedimenti svolti nel corso dell’anno precedente aventi ad oggetto la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 13 e la pronuncia di VAS ai sensi dell’articolo 10 della presente legge. ”.
2. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, tale procedura può essere condotta, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA. ”.
3. Il comma 1bis dell’articolo 16 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
4. Il punto 1 dell’Allegato A (Piani e programmi e modifiche di piani e programmi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 13) alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“1) incremento di carico insediativo o modifica delle condizioni di deflusso all’interno di aree inondabili con tempo di ritorno fino a duecento anni o in aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata o interventi che interessino aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure; ”.
Art. 2.
(Ambiti territoriali strategici di rilevo regionale e interventi di rinnovo edilizio)
1. Costituiscono ambiti territoriali strategici di rilievo regionale finalizzati alla realizzazione di interventi di cui all’articolo 4, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti:
a) Waterfront di levante di Genova;
b) ambito urbano del porto antico di Genova costituito dal ponte Parodi e calata Santa Limbania con l’edificio Hennebique e le aree e gli edifici retrostanti;
c) aree di intervento del Distretto 4 – Sestri Ponente del P.T.C. dell’Area Centrale Ligure: AI 4 Litorale di Multedo, AI 6 Cantieri navali, AI 7 Stazione di Sestri Ponente, AI 8 Polo Industriale di Sestri Ponente, AI 10 Aeroporto, AI 11 Parco scientifico tecnologico di Erzelli, AI 11 bis Monte Gazzo, AI 12 Polo siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano;
d) Isola Palmaria a Portovenere;
e) Waterfront di La Spezia;
f) ex parco ferroviario del Roja a Ventimiglia;
g) Parco Costiero del Ponente del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) (ex tracciato ferroviario).
2. Per gli ambiti di cui al comma 1, la Regione promuove la formazione degli atti di intesa con i comuni interessati, le Autorità Portuali e con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in presenza di beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e successive modificazioni e integrazioni, aventi i contenuti di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, stabilendone le modalità di attuazione e programmando le risorse economiche necessarie per la loro realizzazione. Con l’atto di intesa può essere nominato un Commissario straordinario regionale cui è demandato il compito di agevolare l’attuazione dell’intesa e la realizzazione degli interventi previsti, attraverso azioni e di indirizzo, supporto e coordinamento.
3. I comuni, d’intesa con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in presenza di beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 134 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni possono proporre alla Regione l’individuazione di ulteriori ambiti territoriali strategici di rilevo regionale finalizzati alla realizzazione di interventi di cui all’articolo 4, comma 11, della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni e proporre interventi di rinnovo edilizio ricadenti negli ambiti di tipo IU, SU e NI-CE del vigente PTCP che siano volti al rifacimento dei prospetti degli edifici.
4. All’atto di intesa relativo all’ambito territoriale strategico di rilevo regionale è allegato lo schema di assetto con l’indicazione delle condizioni vincolanti e dei contenuti variabili in sede di attuazione degli interventi che non comportano la modifica dell’intesa e dei termini massimi di attuazione; all’atto di intesa relativo ai progetti di rinnovo edilizio sono allegate le prescrizioni relative alle modalità tecniche di esecuzione degli interventi, l’individuazione degli edifici oggetto di intervento e i termini per l’esecuzione dei lavori.
5. L’atto di intesa, ove necessario, produce gli effetti di variante dei vigenti piani urbanistici e territoriali, generali e di settore, di livello comunale e regionale ai sensi della vigente legislazione regionale e in tal caso è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui alla vigente normativa in materia e di pubblicità e partecipazione nei modi e con i tempi stabiliti con lo stesso atto.
6. L’atto di intesa può stabilire, altresì, le riduzioni dal contributo di costruzione per la realizzazione degli interventi e le altre agevolazioni economiche, fiscali e tributarie che possono essere applicate, rientranti nelle competenze della Regione e del Comune, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente legislazione.
7. Per l’attuazione di interventi da parte di soggetti privati all’atto di intesa è allegato il relativo schema di convenzione contenente le relative obbligazioni.
8. L’atto di intesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale e con provvedimento del competente organo comunale; laddove comporti variante ai piani urbanistici e territoriali di cui al comma 5, è adottato con deliberazione del consiglio comunale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.
9. L’atto di intesa stabilisce le modalità di esercizio della sorveglianza, della verifica dell’attuazione degli interventi e del monitoraggio degli effetti ambientali prodotti.
10. Gli atti di intesa, i relativi allegati e tutti i documenti prodotti vengono pubblicati in una apposita sezione del sito web della Regione Liguria alla sezione relativa all’Urbanistica e alla pianificazione territoriale.
Art. 3.
(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ e laddove gli ampliamenti in senso verticale comportino la realizzazione di un nuovo piano” sono sostituite dalle seguenti: “o comportanti sopraelevazioni ”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 bis della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ dichiarazione di inizio attività obbligatoria subordinata ” sono sostituite dalle seguenti: “ permesso di costruire subordinato ”.
3. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è soppresso.
Art. 4.
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ o, nel caso di impianti soggetti a procedura di VIA da parte della Regione. ” sono sostituite dalle seguenti: “ In caso di impianti sottoposti a VIA trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia. ”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "superficie agibile " sono sostituite dalle seguenti: " superficie utile ".
3. Al comma 2 bis dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ superficie agibile ” sono sostituite dalle seguenti: “ superficie utile ”.
4. La rubrica dell’articolo 52 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “(Modalità per il controllo da parte della Provincia o della Città metropolitana degli abusi urbanistico-edilizi) ”.
Art. 5.
(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ e che sia stato autorizzato dal dirigente regionale competente in materia di trasporti ” sono sostituite dalle seguenti: “ e che sia iscritto nell’elenco di cui all’articolo 9 ”.
2. L’articolo 8 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 8
(Idoneità alla funzione di agente accertatore)
1. La società esercente il servizio di trasporto pubblico locale organizza e gestisce un corso, per i soggetti di cui all’articolo 6, e i relativi esami per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni alla normativa in materia di trasporto pubblico locale.
2. Il corso è articolato nell'insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale e alla sua conclusione si svolgono le relative prove d’esame per l'accertamento dell'idoneità.
3. La Regione emana, con deliberazione di Giunta, direttive per lo svolgimento del corso di cui al comma 2, nonché per la nomina e il funzionamento delle commissioni di esame da parte dalla società esercente il servizio e per il conseguimento dell’idoneità.
4. La società esercente il servizio di trasporto pubblico locale comunica alla Regione l’elenco degli idonei alla funzione di agente accertatore ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 9. ”.
3. L’articolo 9 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 9
(Qualifica di agente di polizia amministrativa ed elenco degli accertatori)
1. I dipendenti della società esercente il servizio, che hanno conseguito l’idoneità ai sensi dell’articolo 8, sono iscritti nell’elenco regionale già istituito presso la Regione.
2. All’iscrizione di cui al comma 1 consegue il conferimento della qualifica di agente di polizia amministrativa.
3. L'iscrizione nell'elenco e le eventuali variazioni del medesimo sono disposte dal dirigente regionale competente in materia di trasporti. ”.
Art. 6.
(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale))
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 4 bis
(Servizi ferroviari di rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica)
1. La Regione istituisce servizi ferroviari con materiali d’epoca, nei limiti delle dotazioni di bilancio annualmente assegnate, in occasione di determinate iniziative e manifestazioni, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree di rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica, secondo modalità definite nell’ambito del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale. ”.
2. L’articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 13
(Competenze in materia di impianti fissi)
1. In materia di impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane le competenze relative alla concessione alla costruzione, all’approvazione del progetto e alla autorizzazione di inizio dei lavori spettano:
a) alla Regione, ove interessino più comuni appartenenti a diversi territori provinciali;
b) alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, ove interessino più comuni appartenenti al medesimo territorio provinciale;
c) al Comune ove interessino soltanto il suo territorio.
2. Le competenze relative alla concessione del servizio degli impianti di cui al comma 1, ivi comprese l’approvazione del regolamento di esercizio, l’apertura e la chiusura al pubblico dell'esercizio, l’assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, le verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio spettano agli enti di governo nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 7 per i rispettivi ambiti di competenza. ”.
3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“ e) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza, salvo quanto diversamente previsto per i servizi ferroviari regionali in attuazione dell’articolo 9 del Sito esternodecreto Sito esternolegislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 Sito esternomarzo 1997, n. 59 ) e successive modificazioni e integrazioni. ”.
Art. 7.
(Modifica alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)))
1. L’articolo 1 della l.r. 18/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 1
(Disposizioni attuative della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
1. Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l’affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale.
2. Le modalità di riparto delle risorse per i servizi di cui al comma 1 continuano ad essere disciplinate dall’articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fino all’operatività del nuovo modello di distribuzione del Fondo regionale trasporti previsto dalla Sito esternodeliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 27 giugno 2017, n. 7 (Atto di programmazione in materia di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)). ”.
Art. 8.
(Attuazione interventi in materia di difesa del suolo)
1. Nei casi in cui alla data del 31 dicembre 2017 non siano stati trasferiti alla Regione i finanziamenti ministeriali già assegnati alle province o alla Città metropolitana per opere relative alle funzioni in materia di difesa del suolo, la realizzazione delle relative opere rimane in capo a province e Città metropolitana quali enti beneficiari del finanziamento stesso.
2. Per le finalità di cui ai comma 1 la Regione può stipulare apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana per l’avvalimento a titolo gratuito di personale trasferito alla Regione, ai sensi della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9.
(Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))
1. Al comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ ventiquattro mesi ” sono sostituite dalle seguenti: “ trentasei mesi ”.
Art. 10.
(Modifica alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 ter della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 3 bis. Nel caso in cui per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 1 si renda necessario acquisire immobili, siano essi destinati ad unità abitative o ad unità produttive dislocati sul territorio ligure al fine della definitiva demolizione, si prevede l’esclusione della presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, previsto dalla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni. ”.
Art. 11.
(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ anche ” è soppressa.
2. L’articolo 21 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 12.
(Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ , nelle more della riforma delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni, ” sono soppresse.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ del Corpo Forestale dello Stato ” sono sostituite dalle seguenti: “ dei Carabinieri Forestali ”.
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 5. La carta ittica regionale, costituita dalle carte ittiche provinciali precedentemente adottate dalle province e dalla carta ittica della Città metropolitana, può essere oggetto di modifiche ove ritenuto necessario e può essere aggiornata qualora intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero per modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla Sito esternodirettiva 2000/60/CE e dalla Sito esternodirettiva 1992/43/CE . ”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“ 1bis. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modificazioni e integrazioni, è considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E’, altresì, considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dai regolamenti in materia di pesca emanati dalla Regione.
1ter. Nelle acque interne, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, è vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
1quater. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1 ter. ”.
5. Il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 4. L’immissione di materiale ittico adulto è consentita, sulla base di un programma di massima e nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall’articolo 17, nelle riserve turistiche di cui all’articolo 8 da parte dei soggetti gestori e in occasione di gare e raduni di pesca di cui all’articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori, previa comunicazione alla Regione che ne valuta la coerenza con le indicazioni della carta ittica e impartisce, se necessario, le opportune prescrizioni. ”.
6. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ nessun termine è previsto ” sono soppresse e dopo le parole: “ l’incolumità pubblica ” sono inserite le seguenti: “ , nonché per gli interventi di somma urgenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all’Sito esternoarticolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, i soggetti che eseguono gli interventi sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro le successive ventiquattro ore dell’avvenuto accesso in alveo, fatte salve le disposizioni dettate da norme di settore. ”.
7. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ 3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a fornire alla Regione entro i successivi trenta giorni una relazione in merito all’intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde. ”.
8. Al comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ vigilanza ittica e ambientale volontaria ” sono inserite le seguenti: “ da parte della Regione ” e dopo le parole: “ organizzati dalla Regione ” è inserita la seguente: “ medesima ”.
9. Dopo il comma 6 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 6 bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 6, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio ittico e ambientale oggetto di tutela. ”.
10. L’articolo 24 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 24
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 150,00 euro a 900,00 euro per l’esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione, la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
b) da 30,00 euro a 160,00 euro per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
c) da 100,00 euro a 600,00 euro per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
d) da 100,00 euro a 310,00 euro per l'esercizio della pesca a strappo;
e) da 250,00 euro a 1.500,00 euro per l'esercizio della pesca:
1) subacquea;
2) con attrezzi diversi da quelli consentiti di cui all’allegato A;
3) con l'uso di fonti luminose;
f) da 100,00 euro a 620,00 euro per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
g) da 160,00 euro a 620,00 euro per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
h) da 30,00 euro a 160,00 euro per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
i) da 50,00 euro a 310,00 euro per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;
j) da 30,00 euro a 160,00 euro per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 6;
k) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;
l) da 100,00 euro a 600,00 euro per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d’acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:
1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
m) da 50,00 euro a 300,00 euro, per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e per l’inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali;
n) da 1000,00 euro a 6000,00 euro, per le violazioni delle fattispecie di cui all’articolo 15, comma 2 ter, lettere d), e) e f).
2. Per le violazioni dei divieti di cui all’articolo 15, comma 1 ter, lettere a), b) e c), e comma 1 quater, vengono applicate le sanzioni previste dall’Sito esternoarticolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).
3. Si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 400,00 euro per chi intenzionalmente cagiona l’interruzione o turba il regolare svolgimento dell’attività di pesca.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde alla Regione una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all’adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
5. Con le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e n), e al comma 2 è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.
6. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all’immediata liberazione.
7. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
8. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. E’, altresì, introitata ogni altra somma derivante dall’applicazione dell’Sito esternoarticolo 40 della l. 154/2016 . Tutti gli introiti sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all’attuazione della presente legge.
9. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni. ”.
11. I commi 2, 5 e 6 dell’articolo 26 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
Art. 13.
(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))
1. Al comma 1 dell’articolo 5 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ Fermo restando ” sono sostituite dalle seguenti: “ Ferme restando le competenze dello Stato per il rilascio di autorizzazioni sismiche e vigilanza per infrastrutture ed opere di interesse statale nonché ”.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ di cui all’allegato 1 alla presente legge, ” sono sostituite dalle seguenti: “ in zone a media sismicità ” e le parole da: “ e a denuncia di inizio attività ” fino a: “ controlli a campione ” sono sostituite dalle seguenti: “ , SCIA e CILA ”.
3. Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
4. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ ad autorizzazione sismica ” sono sostituite dalle seguenti: “ a collaudo statico ”.
5. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ che provvede al relativo deposito presso la Provincia competente ” sono sostituite dalle seguenti: “ con la dichiarazione di regolare esecuzione ”.
6. Al comma 2 dell’articolo 7 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ nei comuni non compresi nell'Allegato 1 alla presente legge ” sono soppresse.
7. Al primo comma dell’articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ seguenti ” è soppressa, le parole: “ dalla Sito esternolegge 2 febbraio 1974, n. 64 , come modificata ai sensi della presente legge ” sono sostituite dalle seguenti: “ dal Sito esternod.p.r. 380/2001 ” e i numeri da 1) a 9) sono soppressi.
8. Il quarto comma dell’articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 4. Le funzioni delegate sono finanziate tramite gli oneri istruttori anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni. ”.
9. L’Allegato 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 14.
(Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque)
1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale;
b) da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro per l'inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
c) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste.
2. In casi di particolare tenuità le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un quinto.
3. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.
Art. 15.
(Semplificazione in materia di autorizzazione idraulica)
1. Sono soggetti a comunicazione alla Regione, entro trenta giorni prima della data di inizio attività, gli interventi di pulizia dell’alveo e delle sponde eseguiti a mano o con mezzi meccanici dai proprietari frontisti o aventi titolo, gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide nei casi di ripristino della sezione di deflusso dell’alveo, lo svuotamento di vasche di sedimentazione, vasche antincendio e briglie di trattenuta purché non comportino asportazione dello stesso.(9)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

3. Non sono soggetti a nulla osta idraulico e a comunicazione di inizio attività gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all’Sito esternoarticolo 242 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione.(11)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “, e interventi imprevisti e non programmati su utenza di interesse pubblico oggetto di concessione”.

4. I soggetti esecutori degli interventi di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare alla Regione l’urgenza e l’accesso in alveo entro ventiquattro ore e a fornire relazione in merito all’intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde entro i successivi trenta giorni.(12)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019, ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

1. da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione di accesso in alveo;
2. da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della relazione in merito agli interventi realizzati.
Art. 16.
(Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ e dalle leggi regionali vigenti ”.
Art. 17.
(Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. Il presente articolo detta norme di adeguamento in materia di valutazione di impatto ambientale, in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Sito esternodirettiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 Sito esternodella legge 9 luglio 2015, n. 114 ).
2. Ai fini del presente articolo valgono le definizioni stabilite dall’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 7 bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione è l’autorità competente all’adozione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti, di cui agli Allegati III e IV alla Sito esternoParte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
3 bis. A fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l’amministrazione procedente avvia il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. (8)

Comma inserito dall'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

3 ter. Nei casi di concessioni di derivazioni idriche, soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa nell’ambito del procedimento volto al rilascio della concessione, che rimane sospeso. (17)

Comma inserito dall'art. 22 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.

3 quater. È ammessa la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Sito esternod.lgs. 152/2006 dei progetti di cui all’allegato IV alla Parte seconda del medesimo decreto, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, qualora si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziati con fondi soggetti al definanziamento in caso di mancato rispetto dei termini previsti nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l’assegnazione delle risorse. (18)

Comma inserito dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

3 quinquies. Nei casi di cui al comma 3 quater il proponente presenta alla Regione istanza corredata da una proposta di elaborati progettuali e da una relazione che attesta la sussistenza di eventuali impatti significativi e negativi del progetto avuto riguardo ai criteri di cui all’allegato V della Parte seconda del Sito esternod.lgs.152/2006 e alla localizzazione nelle aree sensibili di cui al Sito esternodecreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome, previsto dall’Sito esternoarticolo 15 del decreto legge 24 Sito esternogiugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 116 . (19)

Comma inserito dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

3 sexies. La Giunta regionale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. (20)

Comma inserito dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

4. La Regione è l’autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, da assumere con decreto del dirigente competente, comprensivo del provvedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto dedotto in conferenza di servizi e rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti competenti in via ordinaria.
4 bis. Qualora disposizioni di legge statali prevedano per l’approvazione di un progetto l’espressione della VIA, da esprimersi da parte della Regione in qualità di autorità competente nell’ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni, il rilascio della VIA avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale compatibili con i termini stabiliti per la conclusione del procedimento.(21)

Comma inserito dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

5. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento:
a) adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di VIA;
b) definisce modalità per la presentazione dell’istanza e per lo svolgimento del procedimento nel rispetto delle disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
c) disciplina le modalità dell’inchiesta pubblica ed adotta decisione motivata circa l’accoglimento della stessa;
d) integra i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale e dello Studio di Impatto Ambientale in conformità con le indicazioni di cui agli Allegati IV e VII alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
e) nomina e disciplina il funzionamento del Comitato istruttorio di cui al comma 8.
6. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) supporta il responsabile del procedimento di VIA nell’attività istruttoria.
7. L’ARPAL è il soggetto preposto al controllo delle prescrizioni e alla comunicazione delle risultanze alla Regione per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’Sito esternoarticolo 29, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, é istituito il Comitato istruttorio per i procedimenti di VIA, al quale partecipano dipendenti regionali con adeguate competenze tecniche e scientifiche.
9. Il Comitato di cui al comma 8, in caso di progetti di particolare complessità o di carenza di professionalità interne, può essere integrato con esperti esterni, il cui compenso trova copertura negli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al comma 10.
10. All’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 29, commi 4 e 5, Sito esternodel d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione.
11. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono destinati agli adeguamenti del sistema informativo regionale in materia di VIA e alla gestione dell’attività istruttoria, di verifica e di controllo.
12. Alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 23 del d.lgs. 104/2017 .
13. E’ abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 18.
(Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, con provvedimento comprensivo dell’autorizzazione paesaggistica” sono soppresse.
Art. 19.
(Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))(1)

Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2018, n. 5.

(Omissis)
Art. 20.
(Disposizioni urgenti in materia di Centri per l’impiego)
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione della Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale), è inserita la seguente:
“ h bis) attività gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro con particolare riferimento alle funzioni dei Centri per l’impiego; ”.
2. Le competenze assegnate ad ALFA ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di trasferimento del personale delle province e della Città metropolitana di Genova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l’impiego e delle risorse necessarie, come individuati e con le modalità previste dall’emananda disciplina statale in sede di approvazione del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Dalla medesima data il personale a tempo indeterminato è trasferito ad ALFA e la medesima Agenzia succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della sopracitata normativa statale in corso di approvazione.
2bis. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni e delle attività in materia di servizi per il lavoro è effettuato tramite accodi tra la Regione, ALFA, le province e la Città metropolitana di Genova.(3)

Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2018, n. 5.

2 ter. La conclusione dei procedimenti e dei progetti riguardanti le funzioni dei servizi per l’impiego e del collocamento mirato già avviati al momento del trasferimento del personale ai sensi del comma 2, rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, compresi i progetti e le attività finanziate con il POR CRO FSE 2014/2020. (4)

Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2018, n. 5.

2 quater. Le province e la Città metropolitana mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai suddetti procedimenti e progetti avviati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. (5)

Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2018, n. 5.

2 quinquies. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 2 ter e 2 quater restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito ad ALFA, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 2 bis. (6)

Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2018, n. 5.

3. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l’impiego in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018, ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui all’Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), fino alla conclusione di tali procedure.
4. Con apposita legge regionale, in relazione alle nuove competenze di cui al comma 1, si provvederà al riordino della normativa di settore e, ove necessario, alla riorganizzazione, anche strutturale, di ALFA.
5. Entro novanta giorni ALFA procede alla stesura di un programma di stabilizzazione prevedendo la progressiva assunzione dei lavoratori precari operanti presso la stessa in possesso dei requisiti previsti dal Sito esternod.lgs. 75/2017 .
6. I Comuni che fruiscono dei servizi dei Centri per l’impiego mettono a disposizione, anche in convenzione tra loro, gratuitamente i locali sede dei medesimi ai sensi della normativa statale vigente.
7. In prima attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il personale trasferito continua a operare nella sede e con la dotazione strumentale in esercizio. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Regione, Città metropolitana e province al fine di garantire la continuità del servizio all’utenza.
Art. 21.
(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani))
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 2 bis. La Regione promuove, altresì, interventi per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in attuazione di quanto previsto dalla Sito esternolegge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo). ”.
2. Dopo l’articolo 37 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 37 bis
(Interventi contro il bullismo e il cyberbullismo)
1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2 bis, e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni Sito esternodella l. 71/2017 , promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela dell’integrità psico-fisica dei giovani, in particolare nell’ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene, inoltre, interventi finalizzati all’uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
2. La Giunta regionale istituisce, definendone altresì le modalità di funzionamento, la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo con la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e di raccogliere informazioni sulle problematiche suddette.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36. ”.
3. La rubrica dell’articolo 41 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “ (Interventi sperimentali e diretti) ”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 1 bis. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 36, comma 1, realizza direttamente, anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) di cui alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale), interventi e azioni finalizzati a promuovere:
1. attività di orientamento e di valorizzazione delle competenze giovanili;
2. attività dirette alla valorizzazione della crescita culturale giovanile, anche finalizzata alla prevenzione del disagio;
3. attività dirette al sostegno dei giovani talenti. ”.
Art. 22.
(Pacchetto giovani)
1. La Regione istituisce il Pacchetto Giovani, finalizzato ad investire sui giovani e a promuovere interventi straordinari interdisciplinari per favorire l’occupazione di qualità e lo sviluppo produttivo del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono attivate misure di politiche attive del lavoro, dalla formazione all’avviamento, e misure di sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione d’impresa per favorire l’inserimento dei giovani nel tessuto produttivo ligure.
3. Gli interventi sono rivolti a giovani in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifiche equivalenti o in possesso di laurea specialistica o magistrale che intraprendano i percorsi mirati di cui al comma 2.
4. L’attivazione delle misure prevede l’utilizzo coordinato del Fondo Sociale Europeo (FSE), per la parte formazione e politiche attive del lavoro, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per favorire l’autoimprenditorialità nei settori nei quali sono attivate le azioni del FSE, e del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), per l’avviamento delle imprese agricole.
5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attuati mediante misure differenziate per tipologie di utenza, per ambiti occupazionali e per settori prioritari del mercato del lavoro.
Art. 23.
(Lavoratori espulsi dal processo produttivo)
1. La Regione interviene a sostegno dei lavoratori non più giovani espulsi dal processo produttivo per favorirne il reintegro o la ricollocazione, mediante misure di politiche attive del lavoro e misure di sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione d’impresa.
2. L’attivazione degli interventi è realizzata dalla Regione utilizzando in modo coordinato le misure previste dai Fondi strutturali comunitari.
Art. 24.
(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2014, n. 4 (Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra))
“ f bis) sostenere gli sforzi delle aziende agricole e dei comuni volti alla preservazione delle coltivazioni e alla salvaguardia del territorio, tramite una più efficace azione di controllo delle specie selvatiche. ”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 4/2014 , è aggiunto il seguente:
“ 3 bis. In vista di una più efficace tutela delle coltivazioni, nonché per rispondere con maggiore tempestività ed incisività alle richieste di intervento provenienti dai comuni, la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi, sull’intero territorio regionale, oltreché dei soggetti individuati all’articolo 36, comma 2, lettera b) della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, anche del concorso di coadiutori appositamente formati, in coerenza con i criteri di cui all’Sito esternoarticolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni. ”.
Art. 25.
(Spese di formazione dei Direttori delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale)(2)

Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2018, n. 5.

(Omissis)
Art. 26.
(Tutela legale dei Direttori delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale)
1. Le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale assumono a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dai Direttori generali e dai Direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, avviati nei loro confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l’esercizio delle loro funzioni.
2. Le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale possono anticipare gli oneri di difesa di cui al comma 1 sin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto d’interessi.
3. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale ripetono tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore generale e dei Direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario.
Art. 27.
(Disposizioni in materia di personale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL)) (7)

Articolo sostituito dall'art. 24 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 15 e succesivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.

(Omissis)
Art. 28.
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni di coordinamento)
1. Al comma 2 dell’articolo 77 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ Il comitato etico si articola in tre distinte sezioni alle quali ” sono sostituite dalle seguenti: “ Al Comitato etico ”.
2. Il comma 4 dell’articolo 77 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Al comma 5 dell’articolo 77 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “ disciplina ” sono inserite le seguenti: “ la composizione, ” e le parole: “ e delle sue sezioni. La Giunta regionale determina, altresì, la composizione del comitato etico e delle sue sezioni, prevedendo, per ciascun componente, uno o più sostituti ” sono soppresse.
4. Agli articoli 7, 13, 16, 20, 21, 26, 28, 28 bis, 28 ter, 28 quater, 28 quinquies e 77 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ” sono sostituite dalle seguenti: “ IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino ””.
5. Ogniqualvolta in una legge regionale compaiono le parole: “I RCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ” si deve intendere: “ IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino ””.
Art. 29.
(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza))
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 1 bis. Le Aziende possono, con apposita modifica statutaria, prevedere in Statuto la possibilità di optare, in luogo del Consiglio di amministrazione e del Presidente di cui al comma 1, per la nomina, quale organo amministrativo, di un Amministratore unico e la costituzione di un’Assemblea composta da rappresentanti degli enti già competenti alla nomina dei consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettera a). Lo Statuto in tal caso dovrà prevedere, altresì, le modalità per l’esercizio dell’opzione. ”.
2. Dopo l’articolo 6 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“ Articolo 6 bis
(Assemblea degli enti)
1. L’Assemblea degli enti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, è composta dai rappresentanti degli enti già competenti alla nomina dei consiglieri di amministrazione. Per la Regione partecipa l’Assessore competente alle politiche sociali o suo delegato. L’Assemblea si dota di un Presidente, individuato tra i suoi componenti.
2. Per la partecipazione all’Assemblea e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi, indennità o forme di rimborso, comunque denominate.
3. L’Assemblea degli enti nomina all’unanimità l’Amministratore unico di cui all’articolo 4, comma 1 bis, e svolge ogni altra funzione prevista nello Statuto.
4. L’Assemblea degli enti è organo permanente dell’Azienda, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali.
Articolo 6 ter
(Amministratore unico)
1. L’Amministratore unico, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, ha la rappresentanza legale dell’Azienda, esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare, svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.
2. L’Amministratore unico è nominato dall’Assemblea degli enti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalità istituzionali dell’Ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 , Sito esternodella legge 6 novembre 2012, n. 190 ) e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.
3. L’incarico di Amministratore unico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.
4. In attuazione della normativa statale vigente in materia, l’incarico di Amministratore unico è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate.
5. Nel caso in cui l’Amministratore unico sia in possesso dei relativi requisiti previsti dallo Statuto, l’Assemblea degli enti può attribuirgli l’incarico di Direttore dell’Azienda. ”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 1 bis. Nel caso in cui l’Azienda abbia optato per la possibilità di cui all’articolo 4, comma 1 bis, l’Assemblea dei soci elegge un proprio rappresentante per la partecipazione all’Assemblea degli enti. ”.
4. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dal Consiglio ” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’organo ”.
5. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dal Consiglio ” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’organo ”.
6. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ del Consiglio ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell’organo ” e nel secondo periodo le parole “ dal Consiglio ” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’organo ”.
7. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ il Consiglio ” sono sostituite dalle seguenti: “ l’organo ”.
8. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ delle Aziende ” sono inserite le seguenti: “ o revoca l’Amministratore unico, sentita l’Assemblea degli enti, ”.
9. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “delle Aziende ” sono inserite le seguenti: “ o revocare l’Amministratore unico, sentita l’Assemblea degli enti, ”.
10. Al comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di amministrazione ” sono inserite le seguenti: “ o membro dell’Assemblea degli enti ”.
Art. 30.
(Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012))
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ avviene ” è sostituita dalle seguenti: “ può avvenire ”.
Art. 31.
(Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))(16)

Articolo abrogato dall'art. 50 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4.

(Omissis)
Art. 32.
(Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014))
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ 1° gennaio 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 1° gennaio 2019 ”.
Art. 33.
(Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e disposizioni di prima applicazione)
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ tre ” è sostituita dalla seguente: “ cinque ”.
2. La modifica di cui al comma 1 si applica ed esplica i propri effetti sui rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 34.
(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“ 5 bis. A fini di contenimento dei costi per il sistema pubblico derivanti dai tempi delle procedure liquidatorie e dalle situazioni di incapienza di alcune comunità montane in liquidazione, i commissari liquidatori delle soppresse comunità montane versano nel Fondo di cui al comma 4, per le finalità di cui ai commi 5 ter e 5 quater, le risorse di cassa disponibili, detratte e accantonate le risorse necessarie a soddisfare i debiti liquidi ed esigibili nonché quelle necessarie alla copertura dei debiti residui e delle spese per il funzionamento della liquidazione.
5 ter. Le risorse versate ai sensi del comma 5 bis sono utilizzate a favore delle soppresse comunità montane che presentano un risultato negativo della liquidazione al 30 giugno 2017 e prive delle necessarie disponibilità di cassa o di entrate accertate, per la definizione delle seguenti operazioni:
a) estinzione di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti non assistiti da contributo erariale al 1° gennaio 2018;
b) soddisfacimento dei debiti liquidi ed esigibili a favore dei comuni e loro consorzi.
5 quater. La Giunta regionale assegna al Commissario liquidatore della soppressa Comunità montana che ne abbia fatto richiesta e sulla base dei dati forniti, le risorse di cui al comma 5 bis necessarie per le finalità di cui al comma 5 ter. Le modalità di erogazione sono definite nel medesimo provvedimento. ”.
Art. 35.
(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Dopo il comma 13 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ 13 bis. Gli appostamenti di caccia costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, non concretanti volumi chiusi, ivi compresi i cosiddetti “palchi” per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono compatibili con la destinazione agricola anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. L’installazione degli appostamenti, ai fini urbanistici ed edilizi, è considerata attività edilizia libera purché effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e successive modificazioni e integrazioni. ”.
2. Al comma 5 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ , anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, ” sono soppresse.
3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 7 ter. E’ vietato commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico. ”.
4. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ venatoria volontaria ” sono inserite le seguenti: “ da parte della Regione ”, dopo le parole: “ organizzati dalla Regione ” è inserita la seguente: “ medesima ” e le parole: “ commissione istituita dalla Regione stessa ” sono sostituite dalle seguenti: “ commissione a tal fine istituita ”.
5. Dopo il comma 10 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ 10 bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull’intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l’esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 10, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio faunistico e ambientale oggetto di tutela. ”.
Art. 36.
(Proroga graduatorie vigenti)
1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per assunzioni a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2018.
Art. 37.
(Modifiche alla dotazione organica della Regione Liguria e dell’Agenzia “In Liguria”)
1. Al fine di dare attuazione a quanto prevede il Programma turistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa del 26 luglio 2017, n. 10, la dotazione organica della Regione Liguria è aumentata, a far data dal 1° gennaio 2018, delle seguenti unità:
a. n. 2 funzionari categoria D3 – profilo professionale: funzionario esperto amministrativo;
b. n. 1 funzionario categoria D1 - profilo professionale: funzionario amministrativo;
c. n. 1 istruttore categoria C profilo professionale: istruttore amministrativo.
2. Dal 1° gennaio 2018 è diminuita la dotazione organica dell’Agenzia regionale di promozione turistica “In Liguria” delle medesime unità di personale di cui al comma 1.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con l’Agenzia regionale di promozione turistica “In Liguria”, sono individuati i dipendenti da trasferire alla Regione Liguria, relativamente ai posti di cui al comma 1, fermo restando l’assenso del personale interessato.
Art. 38.
(Disposizioni urgenti per la gestione commissariale dell’Agenzia “In Liguria”)
1. Al fine di procedere alla riorganizzazione dell’ente in attuazione di quanto previsto dal Programma turistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 26 luglio 2017, n. 10 e per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 37, l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia “In Liguria”, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato per la durata di un anno. La riorganizzazione deve anche perseguire obiettivi di contenimento dei costi e dovrà essere presentata entro centoventi giorni alla Regione per l’approvazione da parte della Giunta regionale. Il Commissario attua la riorganizzazione entro il termine del proprio mandato.
Art. 39.
(Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ in tutte le sue forme, ” sono inserite le seguenti: “ comprese quelle amatoriali ”.
Art. 40.
(Modifica alla legge regionale 3 luglio 2017, n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi))
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 47 della l.r. 15/2017 sono aggiunte le parole: “ A far data dal 1° gennaio 2018, con riferimento ai procedimenti edilizi non ancora conclusi relativi agli impianti eolici, trova comunque applicazione quanto disposto dall’articolo 18, comma 8. ”.
Art. 41.
(Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))
1. Al comma 2 dell’articolo 12 del r.r. 1/1999, le parole: “trenta ” sono sostituite dalle seguenti: “ sessanta ”.
2. L’articolo 35 del r.r. 1/1999, è abrogato.
3. Al comma 1 dell’articolo 58 del r.r. 1/1999, le parole: “in costanza di coltivazione del fondo ” sono soppresse.
4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 60 del r.r. 1/1999, è abrogata.
Art. 42
(Spese per il personale)
Art. 43.
(Modifica della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017))
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 33/2016 è inserito il seguente:
“ 3 bis. Per garantire l’ordinaria durata triennale dell’organismo indipendente di valutazione, individuato ai sensi del comma 3, il componente esterno monocratico resta in carica sino al 31 dicembre 2019. ”.
Art. 44.
(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 7 bis. Agli incarichi conferiti, ai sensi della presente legge, ai titolari di cariche elettive, si applica quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione e di competitività economica), come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 21 giugno 2017, n. 96 , fatta eccezione per i contratti di lavoro subordinato. Non possono essere, comunque, conferiti dai Gruppi consiliari e dai componenti dell’Ufficio di Presidenza, in quanto coincidenti con il proprio ambito territoriale, incarichi retribuiti ai Consiglieri o Assessori regionali liguri, o ad eletti in enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte la Regione o il Consiglio regionale. Al fine del legittimo conferimento ad eletti presso enti locali del territorio ligure di incarichi retribuiti, anche non di natura professionale, non si considerano coincidenti con l’ambito territoriale regionale gli enti locali posti all’interno del territorio ligure, ovvero gli enti pubblici la cui azione amministrativa sia più ampia rispetto al territorio regionale. ”.
Art. 45.
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))
1. Dopo il comma 6 octies dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:
“ 6 nonies. Tenuto conto di quanto previsto all’Sito esternoarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 non possono essere conferiti incarichi retribuiti, dal Consiglio regionale, ai titolari di cariche elettive. La partecipazione dei titolari di cariche elettive ad organi collegiali di qualsiasi tipo può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30,00 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive operanti in ambiti territoriale diversi da quello regionale ligure, nonché gli incarichi retribuiti conferiti e/o finanziati, ai sensi della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Rientrano, invece, tra gli incarichi di cui al primo periodo, quelli conferiti ai Consiglieri o Assessori liguri dal Consiglio regionale, dalla Regione o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il Consiglio regionale stesso presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva. ”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 2 bis. Per garantire la massima condivisione e trasparenza delle attività consiliari l’Assemblea Legislativa utilizza le tecnologie digitali, il sito web e i social network nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge. ”.
3. Dopo la lettera f), dell’articolo 15, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
“ f bis) coordinare la sperimentazione di nuovi servizi multimediali e multicanali;
f ter) coordinare la progettazione e la pianificazione della comunicazione istituzionale web e digitale. ”.
4. Al comma 3 ter dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ e fino ad un massimo di due Vice Capo Ufficio stampa, che assumono la qualifica di Vice Capo redattore ” sono soppresse.
5. Dopo il comma 3 quinquies dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 , sono inseriti i seguenti:
“ 3 sexies. Per garantire lo sviluppo delle attività di cui all’articolo 14, comma 2 bis, e di cui alle lettere f bis) e f ter) del presente articolo, l’Assemblea Legislativa provvede ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e qualifica di Capo redattore, un responsabile della gestione del sito web e dei social media, in possesso dei seguenti requisiti generali e di eventuali ulteriori requisiti specifici individuati nel bando di selezione pubblica:
a) laurea magistrale o vecchio ordinamento o, in alternativa, almeno dieci anni d’iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti;
b) età superiore a diciotto anni;
c) possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica a ricoprire l’impiego;
f) assenza di dispense o destituzioni dalla pubblica amministrazione;
g) assenza di condanne penali che impediscano la costituzione di un impiego pubblico.
3 septies. Il responsabile della comunicazione web e dei social media, chiamato a rappresentare la totalità dell’istituzione consiliare, è selezionato da una Commissione di Consiglieri regionali, individuata nella sua composizione in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nella misura di uno in rappresentanza di ciascun Gruppo consiliare. Svolge le funzioni di segreteria della Commissione un dipendente di categoria C individuato dalla medesima Conferenza. L’Ufficio di Presidenza, preso atto delle risultanze della selezione, provvede al conferimento dell’incarico al candidato selezionato dalla Commissione. ”.
6. Al comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “La struttura dell’Ufficio stampa ” sono inserite le seguenti: “ , la relativa dotazione di personale” e alla fine del comma sono aggiunte le parole: “tenuto conto delle esigenze del servizio da prestare all’Assemblea Legislativa ”.
7. Dopo il comma 5, dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:
“ 5 bis. L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, individua un portavoce, il cui incarico è affidato con contratto di lavoro subordinato, di diritto privato e a tempo determinato, per una durata correlata al mandato del Presidente del Consiglio regionale e parametrato alla categoria D3 del CCNL Regioni e Autonomie locali e alla retribuzione accessoria media percepita dai dipendenti di pari livello economico presso l’Assemblea Legislativa. In considerazione della finalità di gestione dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione, così come individuata dall’Sito esternoarticolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni), per il conferimento del succitato incarico si prescinde dal requisito obbligatorio dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti di cui al comma 2. Qualora la scelta ricada su personale dipendente a tempo indeterminato in possesso dei requisiti professionali per l’accesso alla posizione di portavoce, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. ”.
8. Dopo l’articolo 30 bis della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 30 ter
(Norma di interpretazione autentica)
1. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 23 , dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 , recanti modifiche alla presente legge, e dell’articolo 29, comma 5 undecies, della presente legge si interpreta nel senso che, non essendo occorsi incrementi di risorse assegnate al medesimo fondo ai sensi dell’articolo 8 ter, comma 6 con riferimento all’applicazione della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse), a decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 2011 n. 16 , fermo restando che l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 5 undecies, ha riguardato, a partire dall’entrata in vigore dell’allegato C alla presente legge, esclusivamente elementi relativi alla gestione giuridica del personale, il valore medio unitario della retribuzione accessoria per l’anno 2018, cifra che si ottiene dividendo le risorse stabili del fondo per il personale in servizio al 29 dicembre 2014 e che costituisce il riferimento puntuale per la definizione dei fondi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, non deve superare il valore medio unitario della retribuzione accessoria analogamente determinata per l’anno 2014.
2. Il comma 6 dell’articolo 12 bis, nella parte in cui prevede che “ai componenti del Collegio che risiedano oltre venticinque chilometri dalla sede dell’Assemblea Legislativa è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate”, si interpreta nel senso che detto rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto, per l’intera durata del mandato, solo a condizione che il componente del Collegio documenti debitamente, tra l’altro, in analogia con le ordinarie regole dell'impiego pubblico, anche mediante autodichiarazione, di non ottenere rimborso, per la medesima data, per la partecipazione ad una riunione di altro Collegio dei revisori dei Conti di un ente locale del territorio regionale, o comunque di altro collegio ugualmente non incompatibile con l’appartenenza al Collegio dei revisori dei conti del Consiglio, collocato nel tragitto tra la medesima sede regionale e la residenza del componente il Collegio. ”.
Art. 46.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Sito esternoUfficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “, e interventi imprevisti e non programmati su utenza di interesse pubblico oggetto di concessione”.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.