Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 7.
(Modifica alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)))
1. L’articolo 1 della l.r. 18/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 1
(Disposizioni attuative della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
1. Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l’affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale.
2. Le modalità di riparto delle risorse per i servizi di cui al comma 1 continuano ad essere disciplinate dall’articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fino all’operatività del nuovo modello di distribuzione del Fondo regionale trasporti previsto dalla Sito esternodeliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 27 giugno 2017, n. 7 (Atto di programmazione in materia di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)). ”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Sito esternoUfficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “, e interventi imprevisti e non programmati su utenza di interesse pubblico oggetto di concessione”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.