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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 45.
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))
1. Dopo il comma 6 octies dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:
“ 6 nonies. Tenuto conto di quanto previsto all’Sito esternoarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 non possono essere conferiti incarichi retribuiti, dal Consiglio regionale, ai titolari di cariche elettive. La partecipazione dei titolari di cariche elettive ad organi collegiali di qualsiasi tipo può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30,00 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive operanti in ambiti territoriale diversi da quello regionale ligure, nonché gli incarichi retribuiti conferiti e/o finanziati, ai sensi della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Rientrano, invece, tra gli incarichi di cui al primo periodo, quelli conferiti ai Consiglieri o Assessori liguri dal Consiglio regionale, dalla Regione o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il Consiglio regionale stesso presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva. ”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 2 bis. Per garantire la massima condivisione e trasparenza delle attività consiliari l’Assemblea Legislativa utilizza le tecnologie digitali, il sito web e i social network nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge. ”.
3. Dopo la lettera f), dell’articolo 15, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
“ f bis) coordinare la sperimentazione di nuovi servizi multimediali e multicanali;
f ter) coordinare la progettazione e la pianificazione della comunicazione istituzionale web e digitale. ”.
4. Al comma 3 ter dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ e fino ad un massimo di due Vice Capo Ufficio stampa, che assumono la qualifica di Vice Capo redattore ” sono soppresse.
5. Dopo il comma 3 quinquies dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 , sono inseriti i seguenti:
“ 3 sexies. Per garantire lo sviluppo delle attività di cui all’articolo 14, comma 2 bis, e di cui alle lettere f bis) e f ter) del presente articolo, l’Assemblea Legislativa provvede ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e qualifica di Capo redattore, un responsabile della gestione del sito web e dei social media, in possesso dei seguenti requisiti generali e di eventuali ulteriori requisiti specifici individuati nel bando di selezione pubblica:
a) laurea magistrale o vecchio ordinamento o, in alternativa, almeno dieci anni d’iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti;
b) età superiore a diciotto anni;
c) possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica a ricoprire l’impiego;
f) assenza di dispense o destituzioni dalla pubblica amministrazione;
g) assenza di condanne penali che impediscano la costituzione di un impiego pubblico.
3 septies. Il responsabile della comunicazione web e dei social media, chiamato a rappresentare la totalità dell’istituzione consiliare, è selezionato da una Commissione di Consiglieri regionali, individuata nella sua composizione in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nella misura di uno in rappresentanza di ciascun Gruppo consiliare. Svolge le funzioni di segreteria della Commissione un dipendente di categoria C individuato dalla medesima Conferenza. L’Ufficio di Presidenza, preso atto delle risultanze della selezione, provvede al conferimento dell’incarico al candidato selezionato dalla Commissione. ”.
6. Al comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “La struttura dell’Ufficio stampa ” sono inserite le seguenti: “ , la relativa dotazione di personale” e alla fine del comma sono aggiunte le parole: “tenuto conto delle esigenze del servizio da prestare all’Assemblea Legislativa ”.
7. Dopo il comma 5, dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:
“ 5 bis. L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, individua un portavoce, il cui incarico è affidato con contratto di lavoro subordinato, di diritto privato e a tempo determinato, per una durata correlata al mandato del Presidente del Consiglio regionale e parametrato alla categoria D3 del CCNL Regioni e Autonomie locali e alla retribuzione accessoria media percepita dai dipendenti di pari livello economico presso l’Assemblea Legislativa. In considerazione della finalità di gestione dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione, così come individuata dall’Sito esternoarticolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni), per il conferimento del succitato incarico si prescinde dal requisito obbligatorio dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti di cui al comma 2. Qualora la scelta ricada su personale dipendente a tempo indeterminato in possesso dei requisiti professionali per l’accesso alla posizione di portavoce, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. ”.
8. Dopo l’articolo 30 bis della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 30 ter
(Norma di interpretazione autentica)
1. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 23 , dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 , recanti modifiche alla presente legge, e dell’articolo 29, comma 5 undecies, della presente legge si interpreta nel senso che, non essendo occorsi incrementi di risorse assegnate al medesimo fondo ai sensi dell’articolo 8 ter, comma 6 con riferimento all’applicazione della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse), a decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 2011 n. 16 , fermo restando che l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 5 undecies, ha riguardato, a partire dall’entrata in vigore dell’allegato C alla presente legge, esclusivamente elementi relativi alla gestione giuridica del personale, il valore medio unitario della retribuzione accessoria per l’anno 2018, cifra che si ottiene dividendo le risorse stabili del fondo per il personale in servizio al 29 dicembre 2014 e che costituisce il riferimento puntuale per la definizione dei fondi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, non deve superare il valore medio unitario della retribuzione accessoria analogamente determinata per l’anno 2014.
2. Il comma 6 dell’articolo 12 bis, nella parte in cui prevede che “ai componenti del Collegio che risiedano oltre venticinque chilometri dalla sede dell’Assemblea Legislativa è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate”, si interpreta nel senso che detto rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto, per l’intera durata del mandato, solo a condizione che il componente del Collegio documenti debitamente, tra l’altro, in analogia con le ordinarie regole dell'impiego pubblico, anche mediante autodichiarazione, di non ottenere rimborso, per la medesima data, per la partecipazione ad una riunione di altro Collegio dei revisori dei Conti di un ente locale del territorio regionale, o comunque di altro collegio ugualmente non incompatibile con l’appartenenza al Collegio dei revisori dei conti del Consiglio, collocato nel tragitto tra la medesima sede regionale e la residenza del componente il Collegio. ”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Sito esternoUfficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “, e interventi imprevisti e non programmati su utenza di interesse pubblico oggetto di concessione”.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.