Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 4.
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ o, nel caso di impianti soggetti a procedura di VIA da parte della Regione. ” sono sostituite dalle seguenti: “ In caso di impianti sottoposti a VIA trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia. ”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "superficie agibile " sono sostituite dalle seguenti: " superficie utile ".
3. Al comma 2 bis dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ superficie agibile ” sono sostituite dalle seguenti: “ superficie utile ”.
4. La rubrica dell’articolo 52 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “(Modalità per il controllo da parte della Provincia o della Città metropolitana degli abusi urbanistico-edilizi) ”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Sito esternoUfficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “, e interventi imprevisti e non programmati su utenza di interesse pubblico oggetto di concessione”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.