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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 35.
(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Dopo il comma 13 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ 13 bis. Gli appostamenti di caccia costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, non concretanti volumi chiusi, ivi compresi i cosiddetti “palchi” per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono compatibili con la destinazione agricola anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. L’installazione degli appostamenti, ai fini urbanistici ed edilizi, è considerata attività edilizia libera purché effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e successive modificazioni e integrazioni. ”.
2. Al comma 5 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ , anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, ” sono soppresse.
3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 7 ter. E’ vietato commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico. ”.
4. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ venatoria volontaria ” sono inserite le seguenti: “ da parte della Regione ”, dopo le parole: “ organizzati dalla Regione ” è inserita la seguente: “ medesima ” e le parole: “ commissione istituita dalla Regione stessa ” sono sostituite dalle seguenti: “ commissione a tal fine istituita ”.
5. Dopo il comma 10 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ 10 bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull’intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l’esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 10, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio faunistico e ambientale oggetto di tutela. ”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Sito esternoUfficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “, e interventi imprevisti e non programmati su utenza di interesse pubblico oggetto di concessione”.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.