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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 19.
(Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))(1)

Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2018, n. 5.

(Omissis)

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Sito esternoUfficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “, e interventi imprevisti e non programmati su utenza di interesse pubblico oggetto di concessione”.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.