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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 12.
(Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ , nelle more della riforma delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni, ” sono soppresse.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ del Corpo Forestale dello Stato ” sono sostituite dalle seguenti: “ dei Carabinieri Forestali ”.
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 5. La carta ittica regionale, costituita dalle carte ittiche provinciali precedentemente adottate dalle province e dalla carta ittica della Città metropolitana, può essere oggetto di modifiche ove ritenuto necessario e può essere aggiornata qualora intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero per modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla Sito esternodirettiva 2000/60/CE e dalla Sito esternodirettiva 1992/43/CE . ”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“ 1bis. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modificazioni e integrazioni, è considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E’, altresì, considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dai regolamenti in materia di pesca emanati dalla Regione.
1ter. Nelle acque interne, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, è vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
1quater. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1 ter. ”.
5. Il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 4. L’immissione di materiale ittico adulto è consentita, sulla base di un programma di massima e nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall’articolo 17, nelle riserve turistiche di cui all’articolo 8 da parte dei soggetti gestori e in occasione di gare e raduni di pesca di cui all’articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori, previa comunicazione alla Regione che ne valuta la coerenza con le indicazioni della carta ittica e impartisce, se necessario, le opportune prescrizioni. ”.
6. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ nessun termine è previsto ” sono soppresse e dopo le parole: “ l’incolumità pubblica ” sono inserite le seguenti: “ , nonché per gli interventi di somma urgenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all’Sito esternoarticolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, i soggetti che eseguono gli interventi sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro le successive ventiquattro ore dell’avvenuto accesso in alveo, fatte salve le disposizioni dettate da norme di settore. ”.
7. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ 3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a fornire alla Regione entro i successivi trenta giorni una relazione in merito all’intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde. ”.
8. Al comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ vigilanza ittica e ambientale volontaria ” sono inserite le seguenti: “ da parte della Regione ” e dopo le parole: “ organizzati dalla Regione ” è inserita la seguente: “ medesima ”.
9. Dopo il comma 6 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 6 bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 6, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio ittico e ambientale oggetto di tutela. ”.
10. L’articolo 24 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 24
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 150,00 euro a 900,00 euro per l’esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione, la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
b) da 30,00 euro a 160,00 euro per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
c) da 100,00 euro a 600,00 euro per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
d) da 100,00 euro a 310,00 euro per l'esercizio della pesca a strappo;
e) da 250,00 euro a 1.500,00 euro per l'esercizio della pesca:
1) subacquea;
2) con attrezzi diversi da quelli consentiti di cui all’allegato A;
3) con l'uso di fonti luminose;
f) da 100,00 euro a 620,00 euro per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
g) da 160,00 euro a 620,00 euro per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
h) da 30,00 euro a 160,00 euro per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
i) da 50,00 euro a 310,00 euro per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;
j) da 30,00 euro a 160,00 euro per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 6;
k) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;
l) da 100,00 euro a 600,00 euro per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d’acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:
1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
m) da 50,00 euro a 300,00 euro, per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e per l’inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali;
n) da 1000,00 euro a 6000,00 euro, per le violazioni delle fattispecie di cui all’articolo 15, comma 2 ter, lettere d), e) e f).
2. Per le violazioni dei divieti di cui all’articolo 15, comma 1 ter, lettere a), b) e c), e comma 1 quater, vengono applicate le sanzioni previste dall’Sito esternoarticolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).
3. Si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 400,00 euro per chi intenzionalmente cagiona l’interruzione o turba il regolare svolgimento dell’attività di pesca.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde alla Regione una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all’adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
5. Con le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e n), e al comma 2 è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.
6. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all’immediata liberazione.
7. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
8. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. E’, altresì, introitata ogni altra somma derivante dall’applicazione dell’Sito esternoarticolo 40 della l. 154/2016 . Tutti gli introiti sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all’attuazione della presente legge.
9. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni. ”.
11. I commi 2, 5 e 6 dell’articolo 26 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Sito esternoUfficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “, e interventi imprevisti e non programmati su utenza di interesse pubblico oggetto di concessione”.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.