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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 25

QUALIFICAZIONE E TUTELA DELL’IMPRESA BALNEARE

Bollettino Ufficiale n. 16 del 15 novembre 2017

Art. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legislazione vigente.
2. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.