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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 25

QUALIFICAZIONE E TUTELA DELL’IMPRESA BALNEARE

Bollettino Ufficiale n. 16 del 15 novembre 2017

Art. 3
1. La Regione, nel riconoscere il ruolo sociale, economico, turistico, storico e culturale delle imprese balneari, nel Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUD) di cui all’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri.
2. I comuni nella redazione del Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all’articolo 11bis della l.r.13/1999 e successive modificazioni e integrazioni individuano le aree destinate alle imprese che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2.