Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 25

QUALIFICAZIONE E TUTELA DELL’IMPRESA BALNEARE

Bollettino Ufficiale n. 16 del 15 novembre 2017

Art. 2
(Definizione dell’impresa balneare ligure)
1. È considerata impresa balneare ligure, caratterizzante l’utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa ligure, l’impresa che risponde ai seguenti requisiti:
a) esercita l’attività di conduzione dello stabilimento balneare così come definito all’articolo 29 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni;
b) rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).