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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 25

QUALIFICAZIONE E TUTELA DELL’IMPRESA BALNEARE

Bollettino Ufficiale n. 16 del 15 novembre 2017

Art. 1
(Finalità)
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 21, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) la presente legge, al fine di rafforzare le peculiarità caratteristiche dell’economia regionale portandole a livelli di crescita ed eccellenza, è finalizzata alla tutela e qualificazione dell’impresa balneare ligure in considerazione delle specifiche caratteristiche delle aree demaniali a uso turistico ricreativo della Liguria, connotate da litorali di ridotte dimensioni aperti a forti mareggiate, e dell’importanza del ruolo delle attività balneari nella vita e nell’economia delle località costiere, nonché del vero e proprio modello tipico di insediamento balneare ligure, con le sue funzioni organizzative.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari liguri, così come definite all’articolo 2, in quanto connotanti il paesaggio costiero costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione. (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 5 dicembre 2018, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 49 del 12 dicembre 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.