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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 24

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E 30 GIUGNO 2017, N. 16 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 31 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE))

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 agosto 2017

Art. 7.
(Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 24/2009 )
1. L’articolo 8 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 8
(Interventi ed attività)
1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento interventi ed attività tenendo conto delle seguenti priorità:
a) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;
b) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario, con particolare riferimento all’Alta Via dei Monti liguri e ad altri itinerari facenti parte della rete primaria regionale e interregionale;
c) azioni volte a favorire l’integrazione della REL con la rete del trasporto pubblico locale, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale e lo sviluppo del trasporto integrativo;
d) promozione e marketing territoriale della REL.
2. La Giunta regionale, in coerenza con le priorità di cui al comma 1, stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
”.