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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 24

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E 30 GIUGNO 2017, N. 16 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 31 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE))

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 agosto 2017

Art. 6.
(Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 24/2009 )
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 7 bis
(Alta Via dei Monti Liguri)
1. La Regione, le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provvedono a garantire la fruibilità dell’Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla
Sito esternol. 394/1991
e successive modificazioni e integrazioni e alla
l.r. 12/1995
e successive modificazioni e integrazioni. Provvedono, altresì, a promuovere progetti finalizzati all’organizzazione dei servizi di fruizione e alla conoscenza, divulgazione e marketing dell’Alta Via dei Monti Liguri.
2. Al fine di mantenere la necessaria unitarietà dell’Alta Via dei Monti Liguri, la Regione garantisce il coordinamento delle attività di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative di cui al medesimo comma.
”.