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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 24

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E 30 GIUGNO 2017, N. 16 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 31 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE))

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 agosto 2017

Art. 15.
(Norma transitoria)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti coordinatori di cui all’articolo 4, comma 5, della l.r. 24/2009 come modificata dalla presente legge.
2. Le disposizioni previste agli articoli 8 e 9 della l.r. 24/2009 , come sostituiti dalla presente legge, non si applicano ai procedimenti di concessione di contributi o fondi regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.