Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 24

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E 30 GIUGNO 2017, N. 16 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 31 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE))

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 agosto 2017

Art. 11.
1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti: “
La pratica della mountain bike è sempre vietata sui terreni coltivati, su tutti i percorsi dopo forti piogge nelle successive quarantotto ore, nelle ore notturne, senza gli opportuni dispositivi di illuminazione, e sui terreni per i quali esiste il diniego dei proprietari o dei conduttori. Le modalità di applicazione di tali divieti saranno meglio specificate nell’ambito delle linee guida di cui al comma 5.
”.
2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “
e notificano l’avviso medesimo ai proprietari residenti in Italia che, a loro volta, hanno trenta giorni di tempo dalla data di avvenuta notifica per esprimere il loro eventuale diniego. Tutti i proprietari possono in ogni caso interdire il passaggio sui percorsi sopracitati a loro insindacabile giudizio e con effetto immediato
”.