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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 10 luglio 2017, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015, N. 15 (DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA Sito esternoLEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI))

Bollettino Ufficiale n. 10 del 12 luglio 2017

Art. 1.
(Modifiche all’articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “
Durante il regime di proroga, nelle more dell’adozione del piano faunistico – venatorio, di cui all’
articolo 6 della l.r. 29/1994
e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche ai piani faunistico – venatori precedentemente adottati dalle province e dalla Città metropolitana.
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
7 bis. Durante il regime di proroga di cui all’
articolo 26, comma 4, della l.r. 8/2014
e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, nelle more dell’adozione della carta ittica regionale di cui all’articolo 6 della medesima legge, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche alle carte ittiche precedentemente adottate dalle province e dalla Città metropolitana.
”.