Legge regionale 28 giugno 2017, n. 15
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA ALLA DISCIPLINA STATALE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI
Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 giugno 2017
Art. 47
(Disposizioni finali e transitorie)
1. I Piani Urbanistici Comunali (PUC) adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui al d.p.r 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 16/2008 come modificata dalla presente legge;
b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi in conformità alle definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale (RET), come recepito dalla Regione e nel Titolo I della Parte II della l.r. 16/2008 come modificata dalla presente legge.
2. I procedimenti edilizi e sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione della relativa istanza. A far data dal 1° gennaio 2018, con riferimento ai procedimenti edilizi non ancora conclusi relativi agli impianti eolici, trova comunque applicazione quanto disposto dall’articolo 18, comma 8. (1)