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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 giugno 2017, n. 15

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA ALLA DISCIPLINA STATALE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 giugno 2017

Art. 47
(Disposizioni finali e transitorie)
1. I Piani Urbanistici Comunali (PUC) adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui al Sito esternod.p.r 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 16/2008 come modificata dalla presente legge;
b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi in conformità alle definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale (RET), come recepito dalla Regione e nel Titolo I della Parte II della l.r. 16/2008 come modificata dalla presente legge.
2. I procedimenti edilizi e sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione della relativa istanza. A far data dal 1° gennaio 2018, con riferimento ai procedimenti edilizi non ancora conclusi relativi agli impianti eolici, trova comunque applicazione quanto disposto dall’articolo 18, comma 8. (1)

Comma così modificato dall'art. 40 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .


Note del Redattore: