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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 giugno 2017, n. 15

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA ALLA DISCIPLINA STATALE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 giugno 2017

Art. 18
(Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2008 )
1. L’articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 28
(Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e infrastrutture lineari energetiche)
1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non rientranti nell’attività edilizia libera di cui all’Sito esternoarticolo 6 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e non soggetti a procedure di comunicazione o procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Sito esternodirettive 2001/77/CE e Sito esterno2003/30/CE ) e successive modificazioni e integrazioni e gli interventi di realizzazione e modifica sostanziale di infrastrutture lineari energetiche non soggetti a procedure semplificate e non facenti parte delle reti energetiche nazionali sono soggetti a rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia o della Città metropolitana o, nel caso di impianti soggetti a procedure di VIA, da parte della Regione. L’autorizzazione unica è rilasciata in esito a procedimento di conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14 ter, 14 quater 14 quinquies Sito esternodella l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica relativa a progetti di infrastrutture lineari energetiche i soggetti interessati presentano istanza all’Amministrazione competente ai sensi del comma 1 corredata di:
a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell’impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso;
b) elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;
c) eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
3. Per l’autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l’istanza è corredata della documentazione minima indicata nel Sito esternodecreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione dello stesso.
4. Nel caso di istanze per la realizzazione di elettrodotti la Provincia o la Città metropolitana acquisisce le valutazioni tecniche dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell’ambito della conferenza di servizi.
5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti e ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla Provincia o dalla Città metropolitana in base al tariffario regionale. Il soggetto interessato deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.
6. Nel caso di istanze per il rilascio di autorizzazione di impianti non sottoposti a procedure di VIA, a seguito dell’avvio del procedimento, le amministrazioni competenti provvedono a pubblicare nel proprio sito informatico istituzionale un avviso in cui sono precisati il luogo e le modalità di consultazione del progetto, nonché le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni.
7. Ove gli impianti siano soggetti a verifica-screening ai sensi della vigente legislazione la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati a seguito dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia o della Città metropolitana. L'iter del procedimento di autorizzazione unica è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di verifica-screening.
8. Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 200 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a sei volte l’altezza massima dell’aerogeneratore.
9. Il provvedimento di autorizzazione unica emanato a conclusione della conferenza di servizi comporta:
a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l’inizio del procedimento di esproprio;
b) l’approvazione delle eventuali varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;
c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche;
d) l’autorizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti.
10. Il provvedimento di autorizzazione unica:
a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;
b) definisce le specifiche modalità per l’ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
c) prevede il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori. ”.

Note del Redattore: