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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 giugno 2017, n. 16

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 31 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE)

Bollettino Ufficiale n. 10 del 12 luglio 2017

Art. 1.
(Inserimento dell’articolo 11 bis della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 11 bis
(Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi)
1. Ai sensi della presente legge e con riferimento alle norme del Sito esternodecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, oltre che all’ “Intesa Stato – Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale” (IntesaGis 1N1007), i percorsi per le mountain bike sono classificati in:
a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che costituiscono importante comunicazione fra due località, purché di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettono il transito ad automezzi ad aderenza totale (quali jeep, campagnole e simili);
b) percorsi su sentieri (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;
c) percorsi su singola traccia (single track): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;
d) bike park: aree, anche come indicate dalla Federazione Ciclistica Italiana, con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain bike con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo in tali aree e/o in percorsi autorizzati dal Comune.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali e naturali o da specifici regolamenti di fruizione e con esclusione di manifestazioni che richiedano valutazioni d’impatto o specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, la mountain bike è praticata:
a) liberamente sulle strade carreggiabili, anche coincidenti con percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario di cui all’articolo 4;
b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dai soggetti gestori, ai sensi della presente legge, per i percorsi compresi nella REL, o dal Sindaco del Comune interessato per gli altri sentieri;
c) liberamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi o provvedimenti del Sindaco competente di cui alla lettera b), su sentieri (o mulattiere o tratturi) di proprietà privata in cui non è dimostrabile l’uso pubblico;
d) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, su singole tracce (single track) con l’obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all’inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del Comune o del gestore;
e) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, all’interno dei bike park con l’obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all’inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del proprietario o del gestore.
Il diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi legati ai percorsi di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà essere manifestato tramite comunicazione al Comune interessato, nel termine di ulteriori trenta giorni seguenti la pubblicazione di cui al comma 8 e l’apposizione di cartelli di divieto di transito.
Al fine di salvaguardare l’incolumità degli utenti deboli, i ciclisti che transitano su percorsi escursionistici hanno l’obbligo di concedere il passo ai pedoni e a chi percorre i sentieri a cavallo. Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme previste dal Sito esternod.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni. La pratica della mountain bike può essere, altresì, svolta con mountain bike a pedalata assistita (e–bike), purché avente caratteristiche conformi ai “velocipedi” così come definiti dall’Sito esternoarticolo 50 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I bike park, oltre che per il downhill, possono essere realizzati anche per le altre discipline della mountain bike e devono avere specifici percorsi ed essere dotati di appositi regolamenti di fruizione. La gestione dei bike park può essere esercitata da enti locali, consorzi, associazioni, imprese o persone fisiche con partita IVA. Per salvaguardare la sicurezza di terzi, oltre che dei biker, e limitare possibili interferenze con la fauna selvatica, i bike park devono essere contenuti in apposite aree delimitate e controllate.
4. Il gestore degli impianti di risalita a fune, funzionali alle attività di mountain bike, può fungere da vettore per persone e biciclette in conformità con le disposizioni tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, inerenti “trasporto di biciclette, fun – bob e altri mezzi similari su seggiovie e cabinovie”.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, stabilisce i criteri e i principi per l’individuazione dei percorsi di cui al comma 2. La Giunta regionale individua, altresì, le modalità con cui segnalare i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti.
6. I percorsi riservati esclusivamente all’attività di mountain bike, di cui al comma 2, lettera d), devono essere opportunamente segnalati dai gestori che ne curano la manutenzione o il ripristino con cadenza almeno annuale.
7. I comuni e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, individuano i percorsi di cui al comma 5. La pratica della mountain bike è sempre vietata sui terreni coltivati e su quelli per i quali esiste il diniego dei proprietari o dei conduttori. Il Comune può definire, altresì, con propri atti, anche in accordo con altri comuni, le eventuali modalità di fruizione, le convenzioni, gli accordi con associazioni e altri soggetti privati al fine di individuare strumenti di agevolazione o incentivazione delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché attività di manutenzione dei percorsi.
8. L'autorizzazione per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all’attività di mountain bike e di bike park, è rilasciata dai comuni territorialmente interessati nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta regionale, di cui al comma 5, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali e naturali. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo all’interno dei bike park e sui percorsi autorizzati dai comuni. Per consentire ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati dalla realizzazione dei percorsi riservati all’attività di mountain bike e dei bike park, o dei sentieri per cui non è possibile dimostrare l’uso pubblico, di poter esprimere il proprio eventuale diniego, i comuni pubblicano un avviso pubblico con l’elenco delle proprietà interessate all’albo pretorio e nel proprio sito istituzionale per almeno trenta giorni consecutivi.
9. Nell'esercizio della pratica della mountain bike, ispirandosi al codice di comportamento International Mountain Bicycle Association (IMBA), l'utente è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e tiene un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione del percorso, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a persone e cose, nonché a se stesso. Il ciclista deve regolare la propria andatura al tipo di percorso, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato del percorso e all'affollamento dello stesso. In caso di sinistro, l'utente presta soccorso agli infortunati e fornisce le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro sia che ne abbia solo preso visione come spettatore.
10. Fatto salvo quanto previsto dal Sito esternod.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo di indossare un casco protettivo con omologazione CE EN 1078. ”.
Art. 2.
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
“i bis) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 7;
i ter) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 8;
i quater) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 9;
i quinquies) da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione dell’articolo 11 bis, comma 10.”.
Art. 3.
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Le province e la Città metropolitana possono gestire in forma associata le funzioni di polizia provinciale.”.
Art. 4.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ovvero nell’ambito del territorio delle province associate”.
Art. 5.
(Norme transitorie)
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana l’atto di cui all’articolo 11 bis, comma 5, della l.r. 24/2009 , come inserito dalla presente legge.
2. I comuni e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, entro centoventi giorni dall’emanazione dell’atto di cui al comma 1, provvedono ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 7, della l.r. 24/2009 , come inserito dalla presente legge. (1)

Comma così modificato dall'art. 14 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

3. I percorsi di mountain bike che non siano di proprietà pubblica o di uso pubblico già esistenti alla data di approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri e dei principi per l’individuazione dei percorsi, di cui all’articolo 11 bis, comma 5, della l.r. 24/2009 , come inserito dalla presente legge, devono essere autorizzati secondo le procedure previste dall’articolo 11 bis, comma 8, della l.r. 24/2009 .

Note del Redattore: