Legge regionale 28 giugno 2017, n. 15
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA ALLA DISCIPLINA STATALE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI
Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 giugno 2017
Art. 42
(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))
1. Il comma 1 bis dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1 bis. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, o nei casi di mancato rilascio della medesima da parte della Provincia o della Città metropolitana nel termine ivi indicato, previo espletamento del potere sostitutivo da parte della figura apicale dell’Amministrazione come disciplinato dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, è ammesso ricorso al Presidente della Provincia o al Sindaco della Città metropolitana che decide con provvedimento definitivo. ”.