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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 giugno 2017, n. 15

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA ALLA DISCIPLINA STATALE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 giugno 2017

Art. 35
(Sostituzione dell’articolo 67 della l.r. 16/2008 )
1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 67
(Disciplina urbanistica per la quantificazione della superficie accessoria e misure di incentivazione per finalità di risparmio energetico)
1. I comuni nell’ambito della disciplina del PUC stabiliscono le percentuali di SA realizzabile nel limite massimo del 60 per cento della SU in ragione delle peculiari caratteristiche paesaggistiche, degli interventi, delle tipologie edilizie e costruttive ammesse.
2. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e di migliorare la qualità degli edifici negli interventi di nuova costruzione non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze e delle superfici gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti , dei solai intermedi e di chiusura nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva Sito esterno2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le Sito esternodirettive 2009/125/CE e Sito esterno2010/30/UE e abroga le direttive Sito esterno2004/8/CE e Sito esterno2006/32/CE ).
3. Gli strumenti e i piani urbanistici comunali possono prevedere per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti incrementi di cubatura in sede di rilascio del titolo edilizio nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’Sito esternoarticolo 12 del d.lgs. 28/2011 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

Note del Redattore: