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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 giugno 2017, n. 15

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA ALLA DISCIPLINA STATALE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 giugno 2017

Art. 16
(Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2008 )
1. L’articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 25
(Varianti in corso d’opera)
1. Sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire e a SCIA che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Sito esternod.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo edilizio dell'intervento principale e possono essere presentate prima della comunicazione di ultimazione dei lavori.
2. Sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. La fine dei lavori deve essere comunicata nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.
3. Le varianti in corso d’opera relative ad interventi oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), semprechè consistenti in opere rientranti nel relativo campo di applicazione, possono essere eseguite purchè attestate con apposito elaborato grafico in sede di comunicazione di fine lavori, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.
4. Le varianti in corso d’opera non rientranti nei limiti del comma 1 richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova SCIA da individuarsi in relazione all’oggetto dei lavori in variante. ”.

Note del Redattore: