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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)) E ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 38 (ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO)

Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017

Art. 9.
(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 10/2004 )
1. L’articolo 12 della l.r.10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 12
(Ampliamenti)
1. Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario:
a) il coniuge o il convivente di fatto dell’assegnatario ed i figli con lo stesso residenti;
b) i figli dell’assegnatario ed i figli degli altri componenti del nucleo familiare;
c) il coniuge o il convivente di fatto dei soggetti di cui alla lettera b) ed i figli con lo stesso residenti;
d) gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’ampliamento avviene previa verifica da parte dell’ente gestore della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione.
3. È consentito, alle condizioni di cui al comma 2, l’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario nei confronti di discendenti, collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado che, pur con nucleo familiare proprio, si trovino in condizione di emergenza abitativa dovuta a:
a) perdita dell’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo;
b) mancanza di alloggio e contestuale domicilio in luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza o ricovero, ovvero utilizzo di locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o a totale carico dello stesso;
c) mancanza di alloggio per comprovato stato di indigenza certificato dai servizi sociali del Comune e relativo stato di disoccupazione.
4. È consentito, altresì, alle condizioni di cui al comma 2, l’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario nei confronti di un diverso nucleo familiare titolare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il cui assegnatario rinunci volontariamente all’assegnazione dello stesso. L’alloggio così liberato è reso disponibile per una nuova assegnazione. ”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.