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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)) E ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 38 (ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO)

Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017

Art. 8.
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ Il Comune ”, sono sostituite dalle seguenti: “ L’ente gestore ”.
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dal Comune ”, sono sostituite dalle seguenti: “ dall’ente gestore ”.
3. Il comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.