Legge regionale 6 giugno 2017, n. 13
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)) E ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 38 (ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO)
Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 10/2004 )
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r.10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. I comuni emanano ogni due anni un bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. ”.
2. I commi 2 e 4 dell’articolo 4 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
Note del Redattore:
Con sentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 .