Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)) E ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 38 (ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO)

Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017

Art. 2.
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“4. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, sulla base delle disposizioni della presente legge e degli indirizzi regionali, le procedure di assegnazione del patrimonio pubblico.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 5. Sono di competenza delle A.R.T.E.:
a) la gestione del patrimonio pubblico condotta secondo parametri di efficienza ed economicità che consentano di destinare adeguate risorse finanziarie agli interventi di manutenzione, ivi compresa la stipula degli atti convenzionali di locazione con gli aventi titolo come individuati dal provvedimento comunale di assegnazione, nonché la formazione ed aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza;
b) la realizzazione di interventi costruttivi secondo i parametri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.