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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)) E ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 38 (ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO)

Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017

Art. 16.
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))
1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“h) promuovere interventi innovativi volti a perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità dell’ambiente urbano, interno ed esterno all’abitazione, riduzione dei costi di costruzione, di manutenzione e di gestione mediante l’impiego di tecnologie costruttive a basso impatto ambientale e paesaggistico, antisismiche, ridotti consumi energetici e con impianti tecnologici essenziali di semplice installazione e manutenzione;”.
2. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio (ARRED) ”, sono sostituite dalle seguenti: “ Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. ”.
3. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
“j bis) organizzare un servizio pubblico di intermediazione nel mercato della locazione privata per sviluppare maggiormente l’offerta abitativa attraverso condizioni sostenibili per coloro che fuoriescono o che non hanno i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica, pur possedendo i requisiti generali richiesti dall’articolo 24 per diventare comunque beneficiari dell’intervento pubblico.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.