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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)) E ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 38 (ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO)

Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017

Art. 13.
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“e) fruisca di un ISEE superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione. E’ consentito il superamento di tale limite per non più di cinque anni consecutivi. Nell’anno in cui si verifica tale condizione l’assegnatario corrisponde il canone massimo previsto per l’edilizia residenziale pubblica maggiorato del 50 per cento;”.
2. Alla lettera j) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ ripetutamente inadempiente ”, sono sostituite dalle seguenti: “ inadempiente per due anni consecutivi ”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.