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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)) E ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 38 (ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO)

Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017

Art. 11.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r.10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Ai fini della determinazione del canone di locazione gli enti gestori acquisiscono annualmente dagli assegnatari la dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di mancata o incompleta presentazione di tale dichiarazione l’ente gestore applica il canone massimo previsto dalle vigenti disposizioni per la durata dell’omissione.”.
2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 13 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“5 ter. Gli enti gestori adottano un sistema di pronto intervento, di ascolto e di intermediazione sociale nei confronti dell’utenza al fine di garantire una risposta tempestiva a problemi di manutenzione, di sicurezza e di vivibilità dei quartieri. Gli enti gestori garantiscono la propria presenza negli ambiti di rispettiva competenza attraverso appositi presidi sul territorio.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.