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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 12

NORME IN MATERIA DI QUALITÀ DELL’ARIA E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017

Art. 27
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 42 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento);
b) il Capo II del Titolo II, gli articoli 34, 83, comma 1, lettere a), b) e d), 84, comma 1, lettere a) e d), 85 e 114, comma 4, della l.r. 18/1999 ;
c) l’articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2002, n. 8 (Modifiche al Titolo II – Capo III – “Gestione rifiuti” della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia));
e) la legge regionale 5 luglio 2011, n. 17 (Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia));
f) l’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015).
2 A decorrere dal 1° luglio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 15 ed il Capo V del Titolo II della l.r. 18/1999 ;
b) gli articoli 29, comma 5, lettere a) e b), e 31 della l.r. 20/2006 .
3. Le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.