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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 12

NORME IN MATERIA DI QUALITÀ DELL’ARIA E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017

Art. 20
(AUA per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
1. Gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento delle acque reflue urbane e gli scarichi degli sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto sono autorizzati nell’ambito dell’AUA relativa all’intero complesso.
2. I nuovi estendimenti della rete fognaria che ricomprendono nuovi sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza sono soggetti all’AUA in quanto modifica sostanziale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 4, del d.p.r. 59/2013 e successive modificazioni e integrazioni.