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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 12

NORME IN MATERIA DI QUALITÀ DELL’ARIA E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017

Art. 18
(Competenze della Città metropolitana e delle province)
1. La Città metropolitana e le province sono le autorità competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui al Titolo III bis della Parte seconda (Allegato VIII alla Sito esternoParte seconda) del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
b) autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane, di cui agli articoli 124, 125 e 126 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
c) autorizzazione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
d) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, di cui all'Sito esternoarticolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della Sito esternodirettiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
e) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, di cui all'Sito esternoarticolo 269 del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
f) autorizzazione in via ordinaria di cui all’Sito esternoarticolo 269 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per le attività di cui all’elenco dell’articolo 272 del medesimo decreto legislativo, laddove non possano essere applicate le procedure semplificate;
g) autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di quanto di competenza dei comuni, ai sensi dell’articolo 19.