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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 12

NORME IN MATERIA DI QUALITÀ DELL’ARIA E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017

Art. 12
(Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi)
1. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione di eventuali rapporti attivi e passivi, procedimenti e attività in corso, contenzioso, mutui, opere, interventi e di altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni oggetto di riordino ai sensi del Capo I del presente Titolo.
2. La definizione degli eventuali procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
3. I beni, le risorse finanziarie, strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 9.