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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 12

NORME IN MATERIA DI QUALITÀ DELL’ARIA E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2017

Art. 10
(Decorrenza del trasferimento)
1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2017.
2. Il personale delle province e della Città metropolitana di Genova che svolge le attività relative all’esercizio delle funzioni di gestione della rete di misura della qualità dell’aria da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alla Regione e ad ARPAL per lo svolgimento dei servizi e delle attività relative alle funzioni attribuite ai sensi del Capo I del presente Titolo.
3. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell’Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra gli enti interessati sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.
4. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l’accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.