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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 maggio 2017, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI PUBBLICHE E PRIVATE

Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e successive modificazioni e integrazioni e del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), disciplina in relazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie:
a) le procedure e i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio delle attività;
b) le procedure, i requisiti e le condizioni per l’accreditamento istituzionale;
c) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento;
d) gli accordi e i contratti con le strutture accreditate pubbliche e private.
2. Nel rispetto della Sito esternolegge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del Sito esternodecreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’Sito esternoarticolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328 ), disciplina, altresì:
a) le procedure e i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni e integrazioni;
b) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione.
3. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individuando idonee modalità di risposta ai fabbisogni sanitari e sociosanitari evidenziati dagli strumenti di pianificazione nazionale e regionale;
b) garantire la libertà di scelta da parte degli assistiti;
c) garantire la parità di diritti e di doveri fra le strutture pubbliche e private disciplinate dalla presente legge e il concorso delle stesse, nell’ambito della programmazione regionale, alla realizzazione degli obiettivi di assistenza sanitaria e dell’integrazione sociosanitaria;
d) promuovere la qualità dei servizi erogati attivando processi di continuo miglioramento e di competitività fra le strutture accreditate;
e) semplificare le procedure di autorizzazione e di accreditamento in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia;
f) promuovere l’efficienza, l’efficacia, l’appropriatezza e l’uniformità delle prestazioni rese ai cittadini;
g) assicurare un sistema di autorizzazione e accreditamento omogeneo su tutto il territorio ligure.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) alle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
d) agli stabilimenti termali, idroterapici o affini;
e) agli studi medici e odontoiatrici e di altre professioni sanitarie ove si eroghino prestazioni di chirurgia ambulatoriale vale a dire procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore complessità che comportino un rischio per la salute del paziente. A tal fine i professionisti operanti in tali studi autocertificano l’attività svolta, fermo restando che il criterio della maggior complessità deve essere stabilito da un atto di indirizzo e coordinamento di cui all’Sito esternoarticolo 8ter, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419 );
f) alle strutture dedicate all’attività diagnostica svolta anche per soggetti terzi;
g) alle attività di assistenza domiciliare integrata (ADI);
h) ai servizi e strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali;
i) ai laboratori, ambulatori e cliniche di medicina veterinaria.
Art. 3
(Funzioni regionali)
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, definisce, su proposta dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni:
a) l’individuazione delle tipologie di strutture rientranti in ciascuna delle lettere di cui all’articolo 2;
b) i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali;
b bis) i tempi di adeguamento da parte delle strutture già autorizzate ai sensi della presente legge all’esercizio delle attività, nel caso di modifiche dei requisiti di autorizzazione definiti con i provvedimenti di cui alla lettera b); (5)

Lettera inserita dall'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.

c) le procedure e le modalità di richiesta e di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché gli importi dovuti ad A.Li.Sa. a copertura degli oneri sostenuti per l’attività istruttoria di competenza;
d) le modalità di presentazione dell’autocertificazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e);
e) i requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
e bis) i tempi, i criteri e le modalità di adeguamento delle strutture già accreditate ai sensi della presente legge, nel caso di modifiche dei requisiti di accreditamento definiti con i provvedimenti di cui alla lettera e); (6)

Lettera inserita dall'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.

f) le caratteristiche e le articolazioni degli elenchi di cui agli articoli 7 e 11;
g) le modalità di raccolta e aggiornamento dei dati inerenti la tipologia e i volumi di attività sanitaria, sociosanitaria e sociale.
2. A.Li.Sa., in ordine alle proposte di cui al comma 1, lettere b) ed e), acquisisce preventivamente le valutazioni delle associazioni e degli enti interessati.
3. I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b), b bis), e) ed e bis), sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale il parere si intende favorevole. (8)

Comma così modificato dall'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.

4. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera b), disciplina gli standard e i tempi assistenziali in relazione al numero delle persone assistite presenti nella struttura.
5. La Regione rilascia i provvedimenti di accreditamento istituzionale di cui al Capo II del Titolo II e svolge le ulteriori funzioni a essa attribuite dalla presente legge.
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
CAPO I
AUTORIZZAZIONE
Art. 4
(Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
1. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie così come individuate dall’articolo 2 sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune di ubicazione delle strutture secondo le procedure previste, rispettivamente, al comma 2 e agli articoli 5 e 6. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione, nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.
2. Per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e sociosanitarie A.Li.Sa. esprime il parere di compatibilità del progetto di cui all’Sito esternoarticolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni sulla base della programmazione sociosanitaria regionale in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Tale parere è trasmesso al Comune competente.
Art. 5
(Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali)
1. Il Comune di ubicazione delle strutture di cui all’articolo 2 rilascia l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali.
2. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione è presentata dai soggetti interessati al Comune il quale provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento.
3. A tal fine il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento, inoltra l’istanza ad A.Li.Sa. che provvede all’istruttoria tecnica nei successivi sessanta giorni.
4. A.Li.Sa. effettua l’istruttoria tecnica volta ad accertare l’accettabilità della domanda, nonché il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per il rilascio dell’autorizzazione. A.Li.Sa., nel rispetto del termine di cui al comma 3, trasmette gli esiti dell’istruttoria tecnica al Comune.
5. In caso di diniego di autorizzazione l'interessato può chiedere il riesame del provvedimento entro i trenta giorni successivi alla sua adozione. Il Comune procede al riesame entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della domanda acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di A.Li.Sa..
6. La variazione degli elementi rilevanti ai fini del provvedimento di autorizzazione deve essere comunicata entro quindici giorni al Comune di ubicazione che nei successivi trenta giorni adotta i provvedimenti conseguenti acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di competenza di A.Li.Sa.. Nelle more, l’attività oggetto dell’autorizzazione può essere esercitata in via provvisoria.
7. I soggetti che intendono esercitare più attività ovvero la stessa attività in più strutture sono tenuti a richiedere l’autorizzazione all’esercizio per ciascuna attività e ciascuna struttura.
Art. 6
(Accertamento del possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio)
1. A.Li.Sa. provvede all’accertamento del possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio effettuando l’istruttoria tecnica di cui all’articolo 5, comma 4, anche in riferimento alla tipologia del soggetto relativamente all’autorizzazione richiesta.
2. A.Li.Sa., per le funzioni di cui al comma 1, si avvale di personale delle Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL) appartenente alle diverse professionalità necessarie a garantire l’adeguata valutazione delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 2. Nel caso di autorizzazione di strutture di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e h), è assicurata la presenza del direttore del distretto sociale competente per territorio o di un esperto in materia sociale, individuato dal Comune che rilascia l’autorizzazione.
3. Le funzioni di coordinamento del personale di cui al comma 2 sono individuate da A.Li.Sa..
4. Al fine dell’istruttoria tecnica di cui all’articolo 5, comma 4, A.Li.Sa. esamina la documentazione prodotta ed effettua un sopralluogo presso la struttura.
5. Nei casi di autorizzazione all’apertura di nuove strutture e di autorizzazione alla trasformazione o all’ampliamento di strutture già autorizzate, A.Li.Sa. esamina i progetti sotto il profilo organizzativo e funzionale, effettua un sopralluogo presso la struttura per valutare gli aspetti strutturali e tecnologici ed esprime le valutazioni tecniche di competenza per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione richiesta trasmettendole al Comune. Sulla base di tali valutazioni il Comune rilascia o nega l’autorizzazione richiesta.
6. Nei casi previsti dal comma 5, nei tre mesi successivi al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune, A.Li.Sa. effettua una verifica presso la struttura per la valutazione della realizzazione e congruenza del progetto proposto sotto il profilo organizzativo e funzionale. Qualora la verifica dia esito negativo, A.Li.Sa. fissa un termine per l’adeguamento. Trascorso inutilmente tale termine, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell’autorizzazione.
Art. 7
(Elenco delle strutture autorizzate)
1. I comuni trasmettono entro quindici giorni ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo.
2. A.Li.Sa. pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco delle strutture autorizzate di cui all’articolo 2.
CAPO II
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 8
(Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie)
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8 quater del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, l’accreditamento istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate pubbliche e private acquisiscono la qualifica di soggetto idoneo all’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per il SSR a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi e dei contratti di cui agli articoli 12 e 13.
3. L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali, nonché all’adozione di sistemi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e di monitoraggio della qualità, dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. (2)

Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 in merito ai requisiti per l'accreditamento.

4. Le strutture accreditate garantiscono il rispetto delle norme sull'incompatibilità da parte del personale sanitario operante nelle strutture stesse.
5. A.Li.Sa. stabilisce direttive e linee d’indirizzo in materia di miglioramento della qualità delle prestazioni.
Art. 9
(Processo di accreditamento istituzionale)
1. Per il rilascio dell’accreditamento istituzionale è costituito presso A.Li.Sa. l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) di cui all’articolo 10.
2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), presentano domanda di accreditamento istituzionale all’OTA operante presso A.Li.Sa..
3. L’OTA provvede all’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’accreditamento disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali e, per il tramite di A.Li.Sa., trasmette alla Regione gli esiti dell’istruttoria effettuata entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. La Regione nei trenta giorni successivi rilascia l’accreditamento istituzionale o rigetta l’istanza.
5. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 7, l’accreditamento istituzionale può avere a oggetto singole attività autorizzate o singole strutture autorizzate.
6. In caso di provvedimento negativo, l’interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare domanda di riesame alla Regione che provvede nei sessanta giorni successivi alla richiesta, sulla base di una nuova istruttoria effettuata dall’OTA.
7. L’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie ha validità quinquennale dalla data del rilascio e può essere rinnovato, su richiesta dell’interessato presentata entro e non oltre l’anno antecedente la scadenza del quinquennio. Al procedimento di rinnovo si applicano le disposizioni previste per il rilascio dell’accreditamento. (4)

Comma così modificato dall'art. 24 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.

8. Nel corso del quinquennio di validità dell’accreditamento la struttura è tenuta ad autocertificare annualmente all’OTA il mantenimento dei requisiti di accreditamento. L’OTA può svolgere verifiche intermedie.
Art. 10
(Organismo Tecnicamente Accreditante)
1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, l’OTA, nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 9, garantisce autonomia e assenza di conflitti di interesse e opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e terzietà nei confronti della Regione e nei confronti delle strutture pubbliche e private oggetto di valutazione.
2. Per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie l’OTA si avvale di personale del SSR e dei comuni iscritto nell’elenco regionale dei tecnici verificatori di cui al comma 4, lettera b).
3. A.Li.Sa. stipula apposite convenzioni con le ASL e i comuni per l’impiego del personale di cui al comma 2.
4. A.Li.Sa. definisce:
a) il numero e i requisiti dei verificatori, nonché le modalità di formazione degli stessi;
b) le modalità per la costituzione dell’elenco regionale dei tecnici verificatori;
c) i criteri, l’entità e le modalità di versamento ad A.Li.Sa. dell’onere posto a carico dei soggetti che richiedono il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture.
Art. 11
(Elenco delle strutture accreditate)
1. La Regione trasmette ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo.
2. A.Li.Sa. e le ASL pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l’elenco delle strutture accreditate secondo la classificazione definita dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), nonché gli accordi e i contratti stipulati ai sensi degli articoli 12 e 13.
3. Per le strutture che erogano prestazioni sociosanitarie a regime residenziale e semiresidenziale sono indicati i posti disponibili, nonché le liste d’attesa per l’accesso a dette prestazioni.
TITOLO III
ACCORDI E CONTRATTI
Art. 12
(Accordi con i soggetti pubblici ed equiparati)
1. A.Li.Sa., ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, stipula gli accordi di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni con i soggetti erogatori pubblici ed equiparati.
2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. 502/1992 , gli obiettivi di salute, i programmi d’integrazione dei servizi, le funzioni riconosciute e i requisiti del servizio da erogare prevedendo che l’attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base a tetti di spesa e volumi di attività. (9)

Comma così modificato dall'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.

Art. 13
(Contratti con i soggetti privati accreditati)
01. A.Li.Sa. espleta le procedure di selezione di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992 e stipula i contratti con i soggetti privati accreditati di cui al comma 2 del medesimo articolo. (10)

Comma inserito dall'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.

1. Le ASL applicano i contratti stipulati da A.Li.Sa. con i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I contratti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. 502/1992 , devono prevedere almeno: (11)

Comma così modificato dall'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.

a) il volume massimo delle prestazioni erogabili dalla singola struttura distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
b) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate e le modalità atte a garantire il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni;
c) l’accettazione delle modalità di pagamento;
d) gli obiettivi dei piani di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni di cui all’articolo 8, comma 3;
e) specifiche clausole penali per inadempimento contrattuale conseguente alla violazione dell’obbligo di mantenimento dei livelli qualitativi di erogazione delle prestazioni oppure nel caso di carenza, anche temporanea, del possesso dei requisiti di autorizzazione o di accreditamento. Le penali operano in concorso con le sanzioni di cui alla presente legge e con gli eventuali provvedimenti di revoca dell’autorizzazione ovvero di sospensione o revoca dell’accreditamento.
3. I contratti non possono prevedere forme di incremento o di rivalutazione automatica delle tariffe delle prestazioni.
4. Ai contratti si applicano le norme di diritto privato, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.
5. A.Li.Sa., in collaborazione con l’ASL competente per territorio, vigila e controlla con cadenza annuale la correttezza delle modalità di erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse sulla base del contratto stipulato; tale controllo si basa sugli indicatori di qualità e di esito ulteriori rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, individuati e aggiornati periodicamente da A.Li.Sa..
TITOLO IV
VIGILANZA E CONTROLLI
Art. 14
(Vigilanza sulle strutture autorizzate)
1. Ferma restando la competenza in materia di vigilanza sulle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali attribuita ad altri soggetti dalla normativa nazionale e regionale, A.Li.Sa. provvede, con cadenza almeno biennale, ad accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione delle strutture di cui all’articolo 2. A.Li.Sa. compie, altresì, specifiche verifiche su richiesta del Comune o di altre autorità pubbliche, nonché a seguito di motivata segnalazione degli utenti.
2. Per le verifiche di cui al comma 1 A.Li.Sa. può avvalersi del personale delle ASL e dei comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
3. Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative, nel caso in cui siano riscontrate gravi carenze di requisiti autorizzativi o comunque situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell’autorizzazione.
4. A.Li.Sa., in collaborazione con l’ASL e il Comune, adotta ogni provvedimento necessario ad assicurare la continuità assistenziale.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, su richiesta dell’interessato, A.Li.Sa. accerta entro trenta giorni il ripristino dei requisiti autorizzativi o il superamento delle condizioni che hanno determinato le situazioni di grave pregiudizio o pericolo per gli assistiti e ne dà comunicazione al Comune.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 se, nel corso delle attività di verifica, vengono accertate carenze in ordine ai requisiti autorizzativi, A.Li.Sa. assegna alla struttura interessata un congruo termine per l'adeguamento e provvede alla verifica nei successivi trenta giorni.
7. I provvedimenti di revoca dell’autorizzazione sono comunicati da parte del Comune ad A.i.Sa. entro quindici giorni dalla loro adozione.
Art. 15
(Controllo sulle strutture accreditate)
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate sono soggette, oltre alla vigilanza di cui all’articolo 14, anche ai controlli e alle verifiche svolte dalle ASL e da A.Li.Sa..
2. A.Li.Sa. esercita, altresì, le funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo previste dall’articolo 3, comma 2, lettere m) e n), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 16
(Verifica dei requisiti delle strutture accreditate)
1. L’OTA di cui all’articolo 10 può accertare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti di accreditamento da parte delle strutture accreditate.
2. In caso di segnalazione di violazioni o inadempienze, provenienti da autorità pubbliche nonché a seguito di motivata segnalazione degli utenti, A.Li.Sa., tramite l’OTA, provvede alla verifica nel termine di dieci giorni dal ricevimento della segnalazione.
3. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte del Comune determina la revoca dell’accreditamento istituzionale.
4. A seguito dell’attività di verifica espletata l’OTA può fissare un termine di adeguamento ovvero richiedere alla Regione la sospensione o la revoca dell’accreditamento.
Art. 17
(Sanzioni)
1. I titolari delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 2 che violano le disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate ai sensi della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito previste:
a) da 15.000,00 euro a 60.000,00 euro per la gestione delle strutture senza la prevista autorizzazione. Al verificarsi di tale fattispecie consegue l’impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all’esercizio della medesima o di altra struttura per un periodo di tre anni;
b) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l’ampliamento, la trasformazione, la diversa utilizzazione di strutture o di parti di esse senza la prevista autorizzazione;
c) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l’accertamento di situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti;
d) da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per l’accertamento di carenze dei requisiti autorizzativi;
e) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per ogni posto letto in strutture extraospedaliere eccedente rispetto al numero di posti letto autorizzati;
f) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 14, comma 6;
g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per l’omessa comunicazione prevista all’articolo 5, comma 6.
2. Ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, il personale di vigilanza e di ispezione di A.Li.Sa. e di ciascuna ASL provvede, in aggiunta ai soggetti indicati dalla normativa nazionale e regionale in materia, all’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1.
3. I verbali di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono trasmessi al Comune e all’ASL competente per territorio e ad A.Li.Sa..
4. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8 bis della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, la sanzione è aumentata fino a un terzo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
(Disposizioni transitorie)
1. Alle istanze di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché alle istanze di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie presentate prima della data in cui la presente legge acquista efficacia ai sensi dell’articolo 21, si applicano le disposizioni della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati. Recepimento del Sito esternod.P.R. 14 gennaio 1997 ) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le strutture delle ASL, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e degli enti equiparati, le strutture pubbliche e private già autorizzate all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché le strutture che abbiano presentato istanza di autorizzazione prima della data in cui la presente legge acquista efficacia si adeguano ai requisiti organizzativi e tecnologici fissati dal provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), entro il 31 maggio 2019. (1)

Comma già modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2018, n. 6 e così successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2019, n. 1 .

3. Qualora non siano stati completati i programmi di adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici, già approvati ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni, i rappresentanti legali delle strutture sanitarie e sociosanitarie sono tenuti ad aggiornare il cronoprogramma attuativo.
4. Il cronoprogramma, di durata non superiore a un triennio, è trasmesso per l’approvazione al Comune di ubicazione della struttura entro sessanta giorni, decorrenti dalla data in cui la presente legge acquista efficacia. (3)

Vedi norma di proroga contenuta nell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

5. Il Comune, nei successivi novanta giorni, approva l’aggiornamento del cronoprogramma ovvero comunica al legale rappresentante della struttura i rilievi allo stesso indicando i termini per l’adeguamento.
6. A tal fine il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento, inoltre il cronoprogramma ad A.Li.Sa. che effettua la propria valutazione nei successivi sessanta giorni.
7. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, l’approvazione del cronoprogramma di cui al presente articolo è requisito sufficiente per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. 20/1999 .
8. A.Li.Sa. effettua annualmente il monitoraggio dei cronoprogrammi.
Art. 19
(Modifica di norme)
1. L’articolo 2 della l.r. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 2
1. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e di ispezione dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e di ciascuna ASL individuato dal Direttore generale.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal Direttore generale che ne attesti la legittimazione a effettuare l’accertamento. ”.
2. L’articolo 43 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 43
(Strutture residenziali e semiresidenziali)
1. Le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, fanno parte della rete dei servizi integrati pianificati dal Distretto sociosanitario.
2. Le strutture residenziali e semiresidenziali possono essere articolate in più moduli funzionali con differente intensità assistenziale. ”.
3. L’articolo 44 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 44
(Classificazione e autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali)
1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al Sito esternodecreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’Sito esternoarticolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328 ) sulla base del nomenclatore nazionale degli interventi dei servizi sociali, definisce la classificazione dei servizi e delle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali, socioassistenziali e socioeducative ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.
2. La Giunta regionale, sentita l’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), definisce, altresì, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’esercizio di attività a carattere sociale, socioassistenziale e socioeducativo ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.
3. L’esercizio dell’attività da parte delle strutture di cui ai commi 1 e 2 è soggetto all’autorizzazione comunale di cui all’articolo 5, a eccezione dei centri estivi che sono tenuti a presentare la segnalazione certificata d’inizio attività. ”.
4. L’ articolo 48 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 48
(Accreditamento delle strutture e dei servizi sociali)
1. A.Li.Sa. valuta, ai fini dell’accreditamento, i requisiti dei servizi e delle strutture sociali.
2. I comuni, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 della l. 328/2000 , acquisita l’istruttoria tecnica di A.Li.Sa., emanano il provvedimento di accreditamento per i servizi e le strutture ubicati nel territorio di competenza.”.
5. All’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “gli ospedali Galliera ed Evangelico” sono inserite le seguenti: “, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie”.
6. All’articolo 81, comma 1, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “amministrative pecuniarie, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), irrogabili” sono sostituite dalle seguenti: “conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essi individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni ”.
Art. 20
(Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del Sito esternoD.P.R. 14 gennaio 1997 ) e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.
2. A seguito dell’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 4 dell’articolo 16 e gli articoli 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, la riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap);
b) il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).
Art. 21
(Entrata in vigore)
1. L’efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge decorre dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2018, n. 6 e così successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2019, n. 1 .

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Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 in merito ai requisiti per l'accreditamento.

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Vedi norma di proroga contenuta nell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 . Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 .