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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 maggio 2017, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI PUBBLICHE E PRIVATE

Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017

Art. 19
(Modifica di norme)
1. L’articolo 2 della l.r. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 2
1. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e di ispezione dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e di ciascuna ASL individuato dal Direttore generale.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal Direttore generale che ne attesti la legittimazione a effettuare l’accertamento. ”.
2. L’articolo 43 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 43
(Strutture residenziali e semiresidenziali)
1. Le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, fanno parte della rete dei servizi integrati pianificati dal Distretto sociosanitario.
2. Le strutture residenziali e semiresidenziali possono essere articolate in più moduli funzionali con differente intensità assistenziale. ”.
3. L’articolo 44 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 44
(Classificazione e autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali)
1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al Sito esternodecreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’Sito esternoarticolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328 ) sulla base del nomenclatore nazionale degli interventi dei servizi sociali, definisce la classificazione dei servizi e delle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali, socioassistenziali e socioeducative ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.
2. La Giunta regionale, sentita l’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), definisce, altresì, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’esercizio di attività a carattere sociale, socioassistenziale e socioeducativo ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.
3. L’esercizio dell’attività da parte delle strutture di cui ai commi 1 e 2 è soggetto all’autorizzazione comunale di cui all’articolo 5, a eccezione dei centri estivi che sono tenuti a presentare la segnalazione certificata d’inizio attività. ”.
4. L’ articolo 48 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 48
(Accreditamento delle strutture e dei servizi sociali)
1. A.Li.Sa. valuta, ai fini dell’accreditamento, i requisiti dei servizi e delle strutture sociali.
2. I comuni, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 della l. 328/2000 , acquisita l’istruttoria tecnica di A.Li.Sa., emanano il provvedimento di accreditamento per i servizi e le strutture ubicati nel territorio di competenza.”.
5. All’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “gli ospedali Galliera ed Evangelico” sono inserite le seguenti: “, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie”.
6. All’articolo 81, comma 1, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “amministrative pecuniarie, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), irrogabili” sono sostituite dalle seguenti: “conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essi individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni ”.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2018, n. 6 e così successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2019, n. 1 .

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Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 in merito ai requisiti per l'accreditamento.

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Vedi norma di proroga contenuta nell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 . Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 .