Legge regionale 11 maggio 2017, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI PUBBLICHE E PRIVATE
Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017
Art. 7
(Elenco delle strutture autorizzate)
1. I comuni trasmettono entro quindici giorni ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo.
2. A.Li.Sa. pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco delle strutture autorizzate di cui all’articolo 2.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2018, n. 6 e così successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2019, n. 1 .
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 in merito ai requisiti per l'accreditamento.
Vedi norma di proroga contenuta nell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 . Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 .