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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 maggio 2017, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI PUBBLICHE E PRIVATE

Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017

Art. 6
(Accertamento del possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio)
1. A.Li.Sa. provvede all’accertamento del possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio effettuando l’istruttoria tecnica di cui all’articolo 5, comma 4, anche in riferimento alla tipologia del soggetto relativamente all’autorizzazione richiesta.
2. A.Li.Sa., per le funzioni di cui al comma 1, si avvale di personale delle Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL) appartenente alle diverse professionalità necessarie a garantire l’adeguata valutazione delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 2. Nel caso di autorizzazione di strutture di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e h), è assicurata la presenza del direttore del distretto sociale competente per territorio o di un esperto in materia sociale, individuato dal Comune che rilascia l’autorizzazione.
3. Le funzioni di coordinamento del personale di cui al comma 2 sono individuate da A.Li.Sa..
4. Al fine dell’istruttoria tecnica di cui all’articolo 5, comma 4, A.Li.Sa. esamina la documentazione prodotta ed effettua un sopralluogo presso la struttura.
5. Nei casi di autorizzazione all’apertura di nuove strutture e di autorizzazione alla trasformazione o all’ampliamento di strutture già autorizzate, A.Li.Sa. esamina i progetti sotto il profilo organizzativo e funzionale, effettua un sopralluogo presso la struttura per valutare gli aspetti strutturali e tecnologici ed esprime le valutazioni tecniche di competenza per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione richiesta trasmettendole al Comune. Sulla base di tali valutazioni il Comune rilascia o nega l’autorizzazione richiesta.
6. Nei casi previsti dal comma 5, nei tre mesi successivi al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune, A.Li.Sa. effettua una verifica presso la struttura per la valutazione della realizzazione e congruenza del progetto proposto sotto il profilo organizzativo e funzionale. Qualora la verifica dia esito negativo, A.Li.Sa. fissa un termine per l’adeguamento. Trascorso inutilmente tale termine, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell’autorizzazione.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2018, n. 6 e così successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2019, n. 1 .

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Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 in merito ai requisiti per l'accreditamento.

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Vedi norma di proroga contenuta nell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 . Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 .