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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 maggio 2017, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI PUBBLICHE E PRIVATE

Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017

Art. 17
(Sanzioni)
1. I titolari delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 2 che violano le disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate ai sensi della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito previste:
a) da 15.000,00 euro a 60.000,00 euro per la gestione delle strutture senza la prevista autorizzazione. Al verificarsi di tale fattispecie consegue l’impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all’esercizio della medesima o di altra struttura per un periodo di tre anni;
b) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l’ampliamento, la trasformazione, la diversa utilizzazione di strutture o di parti di esse senza la prevista autorizzazione;
c) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l’accertamento di situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti;
d) da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per l’accertamento di carenze dei requisiti autorizzativi;
e) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per ogni posto letto in strutture extraospedaliere eccedente rispetto al numero di posti letto autorizzati;
f) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 14, comma 6;
g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per l’omessa comunicazione prevista all’articolo 5, comma 6.
2. Ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, il personale di vigilanza e di ispezione di A.Li.Sa. e di ciascuna ASL provvede, in aggiunta ai soggetti indicati dalla normativa nazionale e regionale in materia, all’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1.
3. I verbali di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono trasmessi al Comune e all’ASL competente per territorio e ad A.Li.Sa..
4. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8 bis della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, la sanzione è aumentata fino a un terzo.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2018, n. 6 e così successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2019, n. 1 .

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Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 in merito ai requisiti per l'accreditamento.

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Vedi norma di proroga contenuta nell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 . Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 .