Legge regionale 11 maggio 2017, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI PUBBLICHE E PRIVATE
Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017
Art. 14
(Vigilanza sulle strutture autorizzate)
1. Ferma restando la competenza in materia di vigilanza sulle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali attribuita ad altri soggetti dalla normativa nazionale e regionale, A.Li.Sa. provvede, con cadenza almeno biennale, ad accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione delle strutture di cui all’articolo 2. A.Li.Sa. compie, altresì, specifiche verifiche su richiesta del Comune o di altre autorità pubbliche, nonché a seguito di motivata segnalazione degli utenti.
2. Per le verifiche di cui al comma 1 A.Li.Sa. può avvalersi del personale delle ASL e dei comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
3. Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative, nel caso in cui siano riscontrate gravi carenze di requisiti autorizzativi o comunque situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell’autorizzazione.
4. A.Li.Sa., in collaborazione con l’ASL e il Comune, adotta ogni provvedimento necessario ad assicurare la continuità assistenziale.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, su richiesta dell’interessato, A.Li.Sa. accerta entro trenta giorni il ripristino dei requisiti autorizzativi o il superamento delle condizioni che hanno determinato le situazioni di grave pregiudizio o pericolo per gli assistiti e ne dà comunicazione al Comune.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 se, nel corso delle attività di verifica, vengono accertate carenze in ordine ai requisiti autorizzativi, A.Li.Sa. assegna alla struttura interessata un congruo termine per l'adeguamento e provvede alla verifica nei successivi trenta giorni.
7. I provvedimenti di revoca dell’autorizzazione sono comunicati da parte del Comune ad A.i.Sa. entro quindici giorni dalla loro adozione.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2018, n. 6 e così successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2019, n. 1 .
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 in merito ai requisiti per l'accreditamento.
Vedi norma di proroga contenuta nell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 . Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 .