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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 maggio 2017, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI PUBBLICHE E PRIVATE

Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017

Art. 10
(Organismo Tecnicamente Accreditante)
1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, l’OTA, nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 9, garantisce autonomia e assenza di conflitti di interesse e opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e terzietà nei confronti della Regione e nei confronti delle strutture pubbliche e private oggetto di valutazione.
2. Per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie l’OTA si avvale di personale del SSR e dei comuni iscritto nell’elenco regionale dei tecnici verificatori di cui al comma 4, lettera b).
3. A.Li.Sa. stipula apposite convenzioni con le ASL e i comuni per l’impiego del personale di cui al comma 2.
4. A.Li.Sa. definisce:
a) il numero e i requisiti dei verificatori, nonché le modalità di formazione degli stessi;
b) le modalità per la costituzione dell’elenco regionale dei tecnici verificatori;
c) i criteri, l’entità e le modalità di versamento ad A.Li.Sa. dell’onere posto a carico dei soggetti che richiedono il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2018, n. 6 e così successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2019, n. 1 .

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Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 in merito ai requisiti per l'accreditamento.

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Vedi norma di proroga contenuta nell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 . Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 .